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Posto disponibile dopo il 31/12: ecco perché al supplente già in servizio spetta la proroga del contratto

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La supplenza può cambiare tipologia a seconda se avviene prima o dopo il 31 dicembre. La normativa da questo punto è chiara e va applicata. Vediamo come

Nicla scrive

Un docente titolare viene dichiarato inidoneo permanente dal 6 febbraio al supplente che tipologia di contratto viene fatto?

Normativa

L’art. 7 comma 1 del DM 131/07 dispone che i “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino alle “esigenze di servizio”, sono di competenza del dirigente scolastico.

Comma 4 dell’art 7

Recita: Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Conclusioni

La collega che scrive chiede quale tipologia di contratto spetta al docente  su un posto resosi disponibile dopo il 31/12.

A differenza di ciò che avviene prima del 31/12, la cui vacanza di un posto è  di competenza dell’Ufficio Scolastico che assegnerà la supplenza alle GAE con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di “temporanea” anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un’assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno scolastico o, come il caso in questione, per un pensionamento o inidoneità permanente.

Dal momento che l’art. 7 dispone che le supplenze siano assegnate sino alle esigenze di servizio, se il titolare fino al giorno della inidoneità era stato presente a scuola, bisognerà scorrere la graduatoria di istituto e nominare il supplente fino all’ultimo giorno di lezione con proroga poi per gli scrutini ed eventuali esami; se, invece, come dovrebbe essere il casso del quesito, il titolare era già assente per malattia e vi era quindi in servizio un supplente, va a questi effettuata una proroga della supplenza (a mente del comma 4 dell’art. 7) sempre fino al termine delle lezioni con eventuale contratto per scrutini ed esami senza la necessità di riscorrere la graduatoria.

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