Posti di potenziamento: non si possono coprire con supplenze, eccetto un solo caso. Vediamo quale

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I docenti impiegati su posto di potenziamento non possono essere sostituiti per assenze temporanee, eccetto che in un caso specifico.

Posti potenziamento

I posti di potenziamento, come si legge nell’annuale nota sugli organici, una volta assegnati alle scuole, confluiscono nell’organico dell’autonomia senza distinzione alcuna e possono essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari, per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria nonché – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Confluendo (i suddetti posti) senza distinzione alcuna nell’organico, spetta poi al dirigente scolastico assegnarvi i docenti in servizio nella scuola, assegnazione che riguarda naturalmente i soli titolari nella classe di concorso/tipologia di posto (per la secondaria) ovvero nel tipo di posto comune/sostegno (nella scuola dell’infanzia/primaria) cui afferisce il posto di potenziamento assegnato all’istituzione scolastica. A tal fine, il dirigente segue la medesima procedura relativa all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, per cui:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi all’assegnazione alle classi/insegnamenti dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
  • il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
  • il dirigente, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni (art. 396 del D.lgs. 297/94).

Da quanto detto anche sopra, è possibile che il dirigente, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali (come sopra descritte), possa assegnare un docente su posto di potenziamento per l’intero orario di cattedra/posto ovvero in parte su potenziamento e in parte su insegnamento curricolare, quindi su un posto “misto”.

Finalità posti potenziamento

I posti in esame, ricordiamolo, sono stati istituiti con la legge n. 107/2015, al fine di ampliare e potenziare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Gli stessi posti, inoltre, insieme a quelli comuni e di sostegno, concorrono all’attuazione delle funzioni organizzative e di coordinamento, come si legge nell’art. 1, comma 63, della suddetta legge:

Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

La funzione organizzativa sopra richiamata è stata ripresa e ulteriormente specificata nel CCNL 2019/21, nello specifico nell’art. 43 – comma 11 secondo cui, una volta coperto integralmente l’orario di insegnamento, è possibile destinare, in parte o in tutto, l’orario di cui al comma 5 (orario di insegnamento settimanale obbligatorio: 25 ore scuola dell’infanzia, 22+4 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria) alle attività di potenziamento ovvero a quelle di supporto organizzativo e amministrativo al dirigente scolastico.

Come sappiamo, dopo la copertura dell’orario di insegnamento, in ciascuna scuola non posso residuare che le sole ore dei posti di potenziamento (eccetto i casi di personale in esubero), che possono essere appunto impiegate anche per supportare il dirigente scolastico. D’altra parte, non mancano casi in cui il docente titolare nella stessa classe di concorso o posto di potenziamento sia impiegato soltanto nelle suddette attività organizzative, essendo di fatto esonerato dall’insegnamento, oppure sia impiegato in parte su potenziamento o insegnamento curricolare e in parte in attività organizzative.

In definitiva, anche alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente, le ore dei posti di potenziamento possono essere utilizzate per ampliare e potenziare l’offerta formativa, completare eventuali spezzoni (secondo quando detto sopra) e/o supportare il dirigente nelle attività organizzative. Conseguentemente, il dirigente scolastico può assegnare i docenti (titolari nella medesima classe di concorso/posto cui afferisce il posto di potenziamento):

  • su posto di potenziamento per l’intero orario di cattedra/posto; oppure
  • in parte su potenziamento e in parte su insegnamento curricolare; oppure
  • nelle attività organizzative di supporto al dirigente scolastico per l’intero orario di cattedra/posto; oppure
  • in parte su potenziamento e in parte nelle attività organizzative di supporto al dirigente scolastico.

In caso di assenza del docente impiegato secondo quanto detto sopra, lo stesso potrà essere sostituito in un solo caso, come si legge nell’articolo 13/15 dell’OM 88/2024.

Supplenze su posti potenziamento

Così leggiamo nel summenzionato art. 13/15 dell’OM 88/24:

15. I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze
temporanee di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle
ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di
servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 43, comma 11, del CCNL
2019/2021 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso,
per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai
commi 9, 10 e 16 del presente articolo.

Dunque, in caso di assenze del docente impiegato su potenziamento, non è possibile ricorrere alle supplenze brevi e quindi sostituirlo con personale inserito nelle GI. Vi è però un’eccezione che si verifica quando il docente è impiegato su un posto misto, ossia parte delle ore su potenziamento e parte su insegnamento curricolare. In tal caso, tuttavia, la possibilità di ricorrere ad una supplenza temporanea riguarda le sole ore svolte su insegnamento curricolare. Es.: docente impiegato per 9 ore su potenziamento e 9 ore su insegnamento curricolare; lo stesso si assenta per dieci giorni; la supplenza potrà essere assegnata soltanto per le 9 ore prestate sull’insegnamento curricolare.

Le supplenze in esame sono assegnate dalle graduatorie di istituto. Evidenziamo che, prima di scorrere le predette graduatorie, come si legge nel sopra riportato art. 13/15 dell’OM 88/24, il dirigente deve verificare se può provvedere con le modalità indicate nei commi 9, 10 e 16 del medesimo articolo 15:

  • personale in servizio nella medesima scuola, per assenze sino a 15 giorni (art. 22/6 legge 448/2001) o, in subordine,  personale in servizio nella medesima scuola utilizzando eventuali spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico (comma 9);
  • personale in esubero in provincia, che non sia stato possibile utilizzare in altro modo (comma 10);
  • con personale dell’organico dell’autonomia (dunque in servizio nella scuola di interesse) per supplenze sino a 10 giorni.

Conclusioni

In definitiva, i posti di potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e temporanee [nel caso di assenza del docente titolare sugli stessi) di cui all’art. 2/5, lettera c), dell’OM 88/2024], eccetto che in un solo caso: quando il docente interessato è impiegato per parte delle ore (di cattedra/posto) su potenziamento e per la restante parte su insegnamento curricolare. Nel caso in esame, come detto, la sostituzione del docente temporaneamente assente non avviene per l’intero orario di posto/cattedra ma per le sole ore di insegnamento curricolare.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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