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Posti potenziamento: le 18 ore possono essere assegnate alle classi di concorso dei docenti che fanno parte dello staff del Dirigente?

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Le classi di concorso cui afferisce il posto di potenziamento non possono essere modificate dal dirigente scolastico.

Assegnazione alle scuole

I posti di potenziamento, come si legge nell’annuale nota sugli organici del personale docente, sono assegnati alle scuole dagli Uffici scolastici provinciali, in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia, in base alle richieste delle medesime istituzioni scolastiche.

L’assegnazione suddetta:

  • non deve creare situazioni di esubero;
  • deve avvenire in modo da rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.

Cambio classe concorso

Il cambio del posto di potenziamento assegnato, tenuto conto del fatto che non devono crearsi situazioni di esubero, è possibile, ad esempio, nel caso di pensionamenti. Esempio: scuola X; potenziamento classe di concorso Y; va in pensione un docente della citata classe di concorso Y; è possibile chiedere ed ottenere dall’USP un nuovo posto di potenziamento afferente ad altra classe di concorso.

Utilizzo

I posti di potenziamento, una volta attribuiti alle scuole, confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia. Pertanto, oltre che per l’ampliamento dell’offerta formativa, possono essere utilizzati per:

  • la copertura degli insegnamenti curricolari;
  • il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria  e – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

A quanto indicato nella nota va aggiunta la previsione di cui all’43/11 del CCNL 2019/21:

L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Dunque, dopo aver coperto integralmente l’orario di insegnamento, è possibile destinare, in parte o in tutto, l’orario di cui al comma 5 (orario di insegnamento: 25 ore scuola dell’infanzia, 22+4 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria) alle attività di potenziamento ovvero a quelle di supporto organizzativo e amministrativo al dirigente scolastico.

E’ chiaro che, dopo la copertura dell’orario di insegnamento, residuano ore solo dei posti di potenziamento (eccetto i casi di personale in esubero), che possono essere appunto impiegate anche per supportare il dirigente scolastico. Non mancano, d’altra parte, casi in cui il docente titolare nella stessa classe di concorso o posto di potenziamento sia impiegato soltanto nelle suddette attività organizzative, essendo di fatto esonerato dall’insegnamento, oppure sia impiegato in parte su potenziamento o insegnamento curricolare e in parte in attività organizzative.

Assegnazione docenti ai posti di potenziamento

Come detto sopra, i posti di potenziamento, una volta assegnati alle scuole, confluiscono indistintamente nell’organico dell’autonomia. Infatti, nei provvedimenti di nomina in ruolo, mobilità e supplenze non si troverà mai posto di potenziamento ma la classe di concorso (nel caso della scuola secondaria) ossia il tipo di posto comune o sostegno (nel caso dell’infanzia e della primaria). Spetta poi al dirigente assegnare i docenti agli insegnamenti, ivi incluso il potenziamento. A tal fine, ai sensi del D.lgs. 297/94, la procedura è la seguente:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.

Nel testo unico (D.lgs. 297/94), che è precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Avrei una domanda da porre: la scuola dove insegno ha una cattedra A001 di potenziato. Queste 18 ore possono essere assegnate ad insegnanti di altre cattedre di concorso per costituire l’organico della preside? é possibile avere la normativa a riguardo?

Il lettore, parlando di organico della preside, dovrebbe riferirsi allo staff del dirigente scolastico, nello specifico ai collaboratori dello stesso. Come detto sopra, è possibile che un collaboratore del dirigente sia impiegato totalmente nelle attività organizzative (quindi a supporto del DS), a condizione che sia titolare nella medesima classe di concorso del potenziamento assegnato alla scuola. Non è invece possibile modificare la classe di concorso di potenziamento: può farlo solo l’USP, secondo quanto detto sopra.

Quanto alla normativa di riferimento è quella sopra riportata, cui aggiungere la legge 107/2015 che ha introdotto i posti in parola (ossia i posti di potenziamento).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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