Posti liberi amministrativi ATA dopo progressione all’area dei funzionari ed EQ: si coprono con supplenze annuali. NOTA Ministero con i chiarimenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota del 10 ottobre 2024, con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito alle procedure di copertura dei posti di assistente amministrativo.
Il provvedimento è emanato al fine di uniformare le procedure e risolvere le problematiche emerse in diverse realtà territoriali.
La nota distingue due casistiche:
- Posti vacanti a seguito di progressione verticale: I posti di assistente amministrativo lasciati liberi dal personale transitato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a seguito della procedura valutativa prevista dal Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024, devono essere coperti con supplenze annuali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999. Questo perché si tratta di posti effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, che si prevede rimangano tali per l’intero anno scolastico.
- Posti disponibili a seguito di conferimento di incarico di elevata qualificazione: I posti di assistente amministrativo resisi disponibili a seguito dell’accettazione di un incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, devono essere coperti con supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999. In questo caso, infatti, i posti non sono vacanti, ma si rendono di fatto disponibili fino al termine dell’anno scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che gli incarichi conferiti in modo difforme da queste indicazioni dovranno essere rettificati.
La nota affronta anche la questione degli incarichi di DSGA, ricordando agli USR che, qualora i criteri definiti dall’Intesa del 27 giugno 2024 non siano sufficienti a coprire tutti i posti, compresi gli incarichi ad interim, è possibile integrarli a livello regionale, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, come previsto dall’art. 30, comma 9, lettera a5), del CCNL 2019/2021.
Infine, il Ministero ribadisce che non è possibile conferire incarichi ad interim al personale assistente amministrativo, in quanto il loro profilo professionale non prevede il ricorso all’istituto della reggenza, come già chiarito con una nota datata 10 dicembre 2012.