Possono gli insegnanti ricorrere contro il dimensionamento scolastico se si teme di essere trasferiti di sede? Ecco cosa dice il Tar

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Diversi docenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, 20 gennaio 2021 , con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli stessi in primo grado (oltre ad altri ricorrenti che però non hanno interposto appello) ed avente ad oggetto la impugnazione degli atti in relazione all’intervento di riorganizzazione della rete scolastica di riferimento. Si pronuncia il Consiglio di Stato del 10 gennaio 2022 N. 00156/2022 respingendo il ricorso.

Può il personale scolastico impugnare il piano di dimensionamento scolastico?

I giudici, nella loro articolata sentenza, si richiamano ad un noto precedente, del Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2020 n. 1215 : l’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi non integra l’interesse attuale e concreto che sorregge l’impugnazione. Ciò in quanto non esiste, infatti, una “dimensione ottimale” dell’istituzione scolastica, né un optimum in termini assoluti in materia di organizzazione scolastica, poiché i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, proprio per consentire un miglior adeguamento della struttura scolastica alle sempre cangianti e molteplici esigenze dell’utenza e spetta all’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ragionevolmente adattarli alla situazione concreta nella cura dell’interesse pubblico ad essa affidato.

Deriva da quanto sopra, con precipuo riferimento alla legittimazione e all’interesse ad impugnare gli atti che determinano la riorganizzazione di una rete scolastica, che il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non costituisce né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire in capo (nel caso di specie) agli insegnanti, incombendo ai ricorrenti l’onere di allegare e fornire almeno un principio di prova, che abbia rilevanza concreta e non soltanto ipotetica (come, per quanto si dirà, è avvenuto con riferimento al presente contenzioso) circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell’offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe dalla creazione di Istituti Comprensivi o dall’accorpamento amministrativo dei vari istituti oppure ancora dalla riorganizzazione degli insegnamenti tra gli stessi istituti, non essendo contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione, impugnati in prime cure, non determinassero alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, alla consistenza della popolazione studentesca o al livello dell’offerta formativa.

Gli atti di riorganizzazione scolastica sono espressione della potestà organizzativa della PA

Come è noto, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell’amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell’ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all’impugnazione laddove si prospetti l’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001 n. 1958 e 21 febbraio 2001 n. 896).

È pur vero, continuano i giudici, però che, così riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai docenti, l’affermazione dell’esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione. Ciò vuol dire che, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che, in quanto appartenenti al personale docente degli istituti stessi, discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente – dall’attuazione dell’atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettarne il mero pericolo (cfr., in argomento, anche, Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010 n. 2054).

Occorre dimostrare i pregiudizi che il personale scolastico può subire, non basta paventare il rischio

Nel caso di specie i docenti odierni appellanti non hanno chiarito, in modo sufficientemente adeguato, in quale modo e per quali e quanti di loro (proponendo, peraltro, collettivamente il gravame) la riorganizzazione scolastica inciderebbe sulle sedi di servizio e sull’articolazione degli organici delle due scuole, limitandosi a paventare il rischio, la cui effettiva realizzabilità viene disancorata da qualsivoglia elemento di riferimento concreto, restando dunque esso confinato nell’alveo delle mere (soggettive) deduzioni. Orbene, ad avviso del Collegio, quanto sopra illustrato, con riferimento alle ragioni che sosterrebbero la legittimazione (e l’interesse) degli appellanti a dolersi degli atti di riorganizzazione scolastica impugnati in primo grado, non è sufficiente a decontestualizzare la posizione degli insegnanti (peraltro senza che sia stata offerta una specifica indicazione da parte di ciascuno di essi di quale sarebbe il pregiudizio che direttamente deriverebbe dall’applicazione della nuova organizzazione tra i due istituti, non avendo costoro specificato, né dimostrato documentalmente, quale sarebbe la nuova collocazione per ciascuno di essi nell’ambito della nuova organizzazione degli istituti e in che modo e in quale forma tale riorganizzazione pregiudicherebbe la posizione soggettiva dei singoli) nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado.

In linea di principio il personale scolastico può ricorrere ma occorre dimostrare in concreto il danno patito

Se dunque, in thesi, può sostenersi positivamente una “astratta” legittimazione in capo agli insegnanti degli istituti scolastici coinvolti nell’operazione di riorganizzazione della rete scolastica, l’indagine sulla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado non supera il vaglio della sussistenza dell’interesse a ricorrere (o ad agire), che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell’atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l’amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato.

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