Posso sequestrare il cellulare ad uno studente? Come possono operare docenti e dirigenti evitando il rischio di denuncia

Ogni volta che si verifica un caso di “sequestro” del telefono da parte di un docente in classe segue un mezzo putiferio con il personale scolastico sul banco degli imputati. Il quadro normativo vigente certamente non aiuta il personale scolastico, ed il rischio di essere esposti a denunce è alto.
La norma vigente sull’utilizzo dei telefonini in classe
La circolare del MIM del 19 dicembre 2022 afferma al riguardo, richiamando la circolare del 15 marzo 2007, n. 30, con la quale sono state emanate “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. che “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”
Il vademecum del Garante per la privacy
L’Autorità Garante per la Privacy nel suo noto vademecum del 2016 sostiene che l’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso. È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.
Cosa rischia il docente in caso di sequestro del telefono in classe?
Anche se il docente è pubblico ufficiale, non è tenuto, in caso di inosservanza di regolamento interno d’istituto, a sequestrare anche per un periodo limitato il telefono degli studenti. Si rischia una denuncia per appropriazione indebita ex art. 646 Cod. Pen., ma anche eccesso di potere/abuso d’ufficio, mentre non si può configurare in tale ipotesi quello di furto. Ad esempio in materia di appropriazione indebita la norma afferma che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa , con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”. La Cass. pen. n. 40870/2007 afferma ad esempio che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. In materia di abuso d’ufficio la norma afferma che salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Subire il rischio di una denuncia, non significa che poi automaticamente ci sia un processo e dunque una condanna.
Si possono sanzionare gli studenti ma occorre il rispetto della procedura ed effettuare i dovuti accertamenti
Il TAR Lombardia con sentenza n° 01494/2018 ritiene illegittima una sanzione comminata ad uno studente per utilizzo del telefono in classe, poichè sono venute meno il rispetto delle garanzie procedurali e di accertamento. Al riguardo, nel caso in commento, è stato chiarito che, ai sensi del regolamento disciplina approvato con delibera del Consiglio di Istituto l’ammonizione scritta costituisce una vera e propria sanzione disciplinare applicabile agli studenti che abbiano utilizzato telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Si deve pertanto ritenere che il richiamo scritto rivolto all’alunna ricorrente – con cui viene appunto stigmatizzato l’utilizzo senza autorizzazione di un telefono cellulare al fine di effettuare la registrazione di un breve filmato – costituisca una vera e propria misura sanzionatoria. Ciò premesso, si deve ora osservare che l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) stabilisce espressamente che <<Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni>>.. “Va poi osservato, da un punto di vista sostanziale, che la sanzione è stata applicata in quanto l’alunna è risultata essere protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network. Come osservato in sede cautelare, l’Amministrazione ha però omesso di accertare se la ricorrente fosse consenziente all’effettuazione delle riprese ed alla successiva pubblicazione del video. Elementi questi che avrebbero dovuto e potuto essere accertati acquisendo innanzitutto, in sede procedimentale, una ricostruzione dei fatti dalla diretta interessata. E’ pertanto opinione del Collegio che l’omessa attivazione delle garanzia partecipative non sia risolta in una violazione meramente formale, ma abbia anche determinato una insufficiente ricostruzione fattuale della vicenda, ciò che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato”.
Conclusioni
Il contesto normativo vigente se da un lato vede l’esistenza di norme regolamentari interne che possono proibire l’utilizzo del telefono in classe, non contempla il diritto e la possibilità da parte del personale scolastico di sequestrare autonomamente il telefono o tablet o strumento similare, anche se per un periodo limitato e giustificato dalla condotta realizzatesi in classe. Si rischia di incorrere in denuncia. Non sussisterebbe alcun tipo di condotta riconducibile al “sequestro” qualora lo studente su invito del docente consegni spontaneamente il telefono poggiandolo nel luogo indicato dall’insegnante fino al termine dell’attività didattica. Quello che si deve fare è certamente ricorrere alla contestazione disciplinare per illecito disciplinare e valutare l’eventuale sanzione disciplinare qualora lo studente si rifiuti di non utilizzare il telefono in classe in violazione del regolamento interno d’Istituto e circolare ministeriale del 19 dicembre 2022. Va detto che si tratta di casi estremi e che si è in presenza di una società ove si vede oramai il personale scolastico essere riconosciuto come soggettività non più autorevole, meno rispettata, a prescindere o meno del suo essere pubblico ufficiale, in balia spesso di atteggiamenti violenti e totalmente irrispettosi e denigratori e sbeffeggianti da parte di studenti che si permettono ogni tipo di comportamento passando spesso come soggetti impuniti e dove addirittura il contesto normativo attuale rischia di determinare un ribaltone con il personale scolastico, che passa da vittima a carnefice…