PON, incarichi per attività di formazione: a chi e come attribuirli, regime fiscale e previdenziale
Il Miur ha pubblicato la nota n. 34815 del 2 agosto 2017, che fornisce dei chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente.
CONFERIMENTO INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi, si evidenzia nella nota, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento,
buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
Personale interno
Primo di procedere al reclutamento di personale esterno, la scuola deve verificare se, tra il personale interno, vi siano professionalità (tra i docenti) in grado di svolgere l’incarico da conferire per le attività di formazione. Ciò può avvenire tramite un avviso interno, pubblicato sul sito web.
Si procederà, quindi, all’esame dei curricula presentati. Se si riscontrerà la presenza di professionalità adeguate a svolgere l’incarico, la scuola lo assegnerà scorrendo la graduatoria stilata e conferendo al docente in questione un incarico aggiuntivo, mediante lettera di incarico.
Personale esperto di altre Istituzioni Scolastiche
La scuola, qualora tra il suo personale non ci siano le professionalità richieste, può affidare l’incarico a docenti di altre istituzioni scolastiche, pubblicando sul proprio sito un apposito avviso.
Qualora sia accertata la presenza di personale idoneo a svolgere l’incarico, con l’incaricato si stipulerà un contratto di collaborazione plurima.
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del
docente, concessa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Le modalità, di cui sopra, si legge nella nota, sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.
Esperti esterni
Se non è possibile affidare l’incarico, secondo le modalità sopra riportate, la scuola dovrà individuare la professionalità ricercata tramite contratti di lavoro autonomo.
Al fine suddetto, le istituzioni scolastiche devono dotarsi di un apposito Regolamento, che definisca:
- le procedure;
- i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente;
- le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
- La procedura deve essere avviata tramite pubblicazione di un apposito avviso sul sito della scuola.
Alla predetta procedura possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, nonché docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.
Al termine della procedura selettiva, l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Se l’esperto individuato è un dipendente pubblico si dovrà prestare attenzione al regime delle incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 165/01.
ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il conferimento di incarichi a docenti interni scuola o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica, che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
I compensi erogati, invece, agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di
iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
convertito in Legge 326/2003).
ULTERIORI MODALITÀ CONFERIMENTO INCARICHI
L’Autorità di gestione può definire, al fine di garantire l’efficacia e la qualità degli interventi, disposizioni specifiche, soprattutto, nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgano attività di formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale.
Nel caso di cui sopra, per garantire esperti di alto livello, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr Avviso 6076 del 04/04/2016).
E’ possibile, infine, nel caso di percorso formativo complesso, affidare lo stesso a soggetti esterni (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..), ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl.