PNRR, AIDA Scuole e Movimento DSGA: “No alla gestione delle risorse finanziarie senza la previsione di un adeguato compenso a fronte di attività di ingente complessità”

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PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro. Così l’ex Ministro Patrizio Bianchi: “In atto il più grande intervento trasformativo del sistema istruzione. Con PNRR e risorse europee 4,9 miliardi sulla digitalizzazione”. Così esordisce il comunicato stampa pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data lunedì 08/08/2022 sul proprio sito istituzionale.

Nel corso del presente anno scolastico le scuole saranno, più precisamente, destinatarie di ingenti risorse finanziarie, in aderenza al Piano “Scuola 4.0” e alla linea di investimento 3.2 (Azione 1 Next Generation Classrooms, Azione 2 Next Generation Labs, risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell’investimento 1.4 finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione
dei divari territoriali, ecc.)

Le comunicazioni ministeriali inerenti i finanziamenti PNRR veicolano un messaggio di notevole impatto mediatico e politico che manca, però, di soffermarsi su quanto dovrebbe essere alla base di ogni Pubblica Amministrazione:
– la determinazione delle risorse umane che dovranno far fronte alla gestione finanziaria delle centinaia di migliaia di euro che, tra non molto, verranno a costituire patrimonio di ogni Istituzione Scolastica;
– la mancata previsione dei compensi che, a detto personale amministrativo e contabile, DEVONO – o, perlomeno, dovrebbero – essere riconosciuti per un tale immane aggravio burocratico.

Ed invero, con le suesposte comunicazioni istituzionali, viene stabilito che le scuole, nell’ambito dell’autonomia, dovranno costituire dei team di lavoro dedicati per la progettazione, rilevazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Tali gruppi di lavoro sarebbero composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dall’animatore digitale e da “tutor esperti interni e/o esterni”.

Nelle suddette note non viene mai menzionato il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Eppure, nell’ambito della compagine scolastica, l’unica figura cui si riconducono competenze di natura tecnica, contabile ed amministrativa è proprio quella del Direttore Sga.

Il Ministero, infatti, in tema di gestione delle risorse PNRR sottolinea: “Il minimo comune denominatore saranno arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili, la rete wireless o cablata. Ma a scegliere come saranno disposti o articolati saranno le scuole: il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potrà
costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica basata su metodologie innovative adatte ai nuovi ambienti, per la previsione di misure di accompagnamento nell’utilizzo degli spazi didattici modificati”.
Sul Direttore SGA tutto tace.

Eppure, quale figura apicale cui è demandata la gestione amministrativo – contabile all’interno del comparto Scuola, il DSGA funge da perno centrale per la determinazione delle delicate procedure amministrative da adoperare, specie se – come sarà – si tratterà di attuare affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo di rilevanza comunitaria alla stregua del D.Lgs. 50/2016 – materia quotidiana e competenza propria del lavoro dei Direttori S.G.A.

E il riconoscimento dell’importanza del DSGA ciò è evidente nel comportamento dei Dirigenti Scolastici, che hanno incominciato a nominare unilateralmente i propri Direttori nei gruppi di progetto.
Ma vi è di più.

L’art. 89 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007, come modificato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 ai sensi dell’art. 62 del medesimo CCNL 2007, prevede che: ”Al personale Dsga possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2 lett. j) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati dall’UE o da istituzioni pubbliche e private da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo d’Istituto”.

Se i finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono di matrice comunitaria, perché escluderne i Direttori SGA, ai quali – si sa già – verranno demandati di default compiti di natura organizzativa e gestionale di ingente e delicata complessità?

È, a tal proposito, il caso di ricordare che il Direttore SGA non è una figura dirigenziale e pertanto, le attività svolte devono essere retribuite al pari di qualsiasi altro personale della Scuola, qualora si tratti di attività/progetti non finanziate/i con il Fondo dell’Istituzione scolastica. Soltanto per i compensi a favore del Dirigente scolastico, vale il principio di onnicomprensività, previsto dall’art.  24, comma 3, del D. Lgs. N. 165 del 2001.

AIDA Scuole, unitamente al Movimento Nazionale Direttori S.G.A., in questa sede è pronta ad affermare che sarà attivata una forte movimentazione di categoria, coerentemente con lo stato di agitazione proclamato da AIDA Scuole per le proteste relative ai mancati riconoscimenti economico-professionali adeguati per i DSGA.

Nessun Direttore S.G.A., nella propria Istituzione Scolastica, sarà disposto ad occuparsi di procedure di gestione finanziaria e contabile di ingente complessità senza il riconoscimento di un importante compenso che, si badi, non può ancorarsi alla tariffa di € 18,50 LD – importo, quest’ultimo, riconducibile alla Tabella A allegata al CCNL 2007, ma deve essere proporzionato al
carico di lavoro e responsabilità nella forma di una congrua percentuale fissa quale premio di risultato.

Il parametro del compenso orario per prestazioni di straordinario, infatti, non solo è assolutamente insufficiente rispetto all’apporto complesso, gravoso e delicato che il DSGA dovrebbe “concedere” per garantire la gestione delle risorse del PNRR, ma si rivela, altresì, mortificante per una professionalità apicale, con competenze giuridiche, economiche, amministrative, contabili e fiscali. Inoltre il carico di lavoro si dovrebbe attuare in prestazioni oltre l’orario d’obbligo che si cumulano con ogni attività che includa un compenso per il DSGA.

A tal proposito si diffida da abilitazioni automatiche a piattaforme diverse dal Sidi e si puntualizza come lo svolgimento di mansioni e compiti non ordinari e non enucleati nel mansionario del Direttore debbano essere diretta conseguenza di espliciti incarichi conferiti per la singola e specifica attività. Diversamente, come non di rado accade, è alto il rischio che il Direttore S.G.A. finisca per caricarsi di lavoro di spettanza altrui senza che ciò possa in alcun modo evincersi. Le Associazioni di categoria che tutelano i Direttori S.G.A. AIDA Scuole e Movimento Nazionale Direttori S.G.A. dicono “NO” al lavoro sommerso.

Si precisa e si rammenta che la gestione di dette piattaforme è prerogativa di chi ha la rappresentanza legale dell’istituzione Scolastica. L’impegno professionale di qualsiasi altro soggetto, diverso dal Dirigente Scolastico, non può quindi essere scontato.

Nel caso in cui non pervengano le precisazioni richieste per la realizzazione dei progetti del PNRR, i Dsga con AIDA SCUOLE e Movimento Nazionale Direttori S.G.A. si riservano ogni possibile azione presso le competenti autorità al fine di evidenziare l’assoluta discriminazione, la mancata applicazione delle norme Contrattuali e persino costituzionali vigenti nonché il mancato riconoscimento del lavoro svolto nell’ambito dei finanziamenti non rientranti nel FIS.

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