Più visite ispettive possono considerarsi mobbing? Bisogna provare il fine persecutorio. Sentenza

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Il mobbing nella scuola,come abbiamo imparato a conoscere con la giurisprudenza è difficile riuscire a farlo riconoscere anche perchè le prove a carico del soggetto mobbizzante sono effettivamente complesse da riuscire a far emergere, come emerge nel caso della sentenza che ora si commenta.

In fatto

Un docente agiva per ottenere la condanna dell’Istituto e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento del danno alla professionalità ed alla immagine asseritamente derivatole da mobbing. Denunciava che in seguito ad una ‘estemporanea protesta degli studentì, era stata indicata come responsabile di episodi di coercizione fisica e verbale nei confronti di alcuni alunni; la vicenda, che aveva formato oggetto di un procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione e di due ispezioni amministrative (la prima avente come esito una proposta di trasferimento, la seconda conclusasi senza dar luogo a provvedimenti disciplinari), a dire della ricorrente, come si legge nella sentenza, era stata artatamente strumentalizzata per ledere la sua immagine professionale, essendo stati posti in essere, anche con le disposte ispezioni, ripetuti atti vessatori avvinti da intento persecutorio. Il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova dei comportamenti mobbizzanti sulla base della documentazione prodotta ed inoltre aveva ritenuto esistente una incompatibilità ambientale che aveva legittimato le amministrazioni ad adottare i comportamenti tenuti. La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11-12-2019) 23-03-2020, n. 7487, respingeva il ricorso della ricorrente.

Va provato il fine complessivo persecutorio, non bastano i singoli atti illegittimi per aversi mobbing

“Per principio generale, non ogni inadempimento genera necessariamente un danno e che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, sicchè la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perchè, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali all’interno dell’ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore (v. Cass. 10 novembre 2017, n. 26684)”.

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