Più punteggio per supplenze da GPS in Comuni di Montagna: quali sono? Ministero predisporrà l’elenco

Il disegno di legge sulle scuole di montagna da salvaguardare per evitarne l’estinzione prevede delle tutele anche per i docenti che vi insegnano. La tutela riguarderà, a determinate condizioni, sia i docenti supplenti che i docenti assunti a tempo indeterminato.

Cosa prevede la BOZZA del DDL

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane:

ART. 7. (Scuole di montagna)

[…] 3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, che presentino le condizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell’articolo 2. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

Si parla di punteggio aggiuntivo: non è quantificato

Se l’iter del DDL non dovesse subìre modifiche quanto sia il punteggio aggiuntivo al momento non è dato sapere. Qualcuno ha parlato di doppio punteggio, rievocando quello assegnato per l’insegnamento in comuni di montagna tra l’anno scolastico 2003/04 e il 2026/07 ma questo non si evince dalla bozza.

Sono invece stringenti i requisiti

  • il punteggio dovrà essere effettivamente svolto
  • bisognerà aver svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche (quindi per il punteggio aggiuntivo il conteggio del servizio sarebbe diverso rispetto ai punteggi normali, in cui l’anno intero si raggiunge ai 166 giorni

L’elenco dei Comuni montani

L’elenco dei Comuni non è ancora disponibile. La BOZZA del DDL prevede “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Il medesimo decreto definisce contestualmente l’elenco dei comuni montani.”

Quindi ci sarà ancora da attendere e difficilmente i docenti potranno vedere concretizzato il punteggio nell’aggiornamento delle GPS atteso per la primavera 2024

Il DDL prevede anche agevolazioni per il personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni che saranno considerati di Montagna, o in un comune limitrofo. È infatti concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2024 e fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.

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