Più lunghi i tempi di attesa per ricevere il TFR

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Lalla – Da 6 a 24 mesi l’attesa per ricevere il Trattamento di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) a fine carriera. La legge 148 del 14 settembre 2011 ha infatti modificato i termini di pagamento per i lavoratori che cessano definitivamente dal lavoro. Dal giornale INPDAP di ottobre 2011 un servizio sui tempi di pagamento.

Lalla – Da 6 a 24 mesi l’attesa per ricevere il Trattamento di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) a fine carriera. La legge 148 del 14 settembre 2011 ha infatti modificato i termini di pagamento per i lavoratori che cessano definitivamente dal lavoro. Dal giornale INPDAP di ottobre 2011 un servizio sui tempi di pagamento.

24mesi e non più 6, se si smette di lavorare prima del pensionamento di vecchiaia e 6 mesi e non più 3, se si va in pensione di vecchiaia: sono questi i nuovi tempi di attesa delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici.

Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011, ha, infatti, cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Le prestazioni. Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:
– indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità, assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;
– indennità di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si è stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro è disciplinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco, magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);
– indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici assunti prima del 1° gennaio 2001;
– trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) e rientranti nei comparti interessati dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.
Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilità o per decesso, resta confermato il precedente termine e la prestazione di fine servizio è pagata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Termine di sei mesi. La prestazione non può essere pagata prima di sei mesi da quando si è smesso di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perché si sono raggiunti i limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza) oppure in caso di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza (per esempio anzianità contributiva massima di 40 anni ai fini pensionistici). Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo determinato e che cessano
di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

Termine di 24 mesi. In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non può essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tra questi casi si ricordano:
– le dimissioni per pensionamento di anzianità;
– le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.) anche se non si è maturato il diritto a pensione.

Sopra i 90 mila euro. Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la prestazione è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata è pagata dopo un anno dalla prima. In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede quest’ultimo importo è pagata due anni dopo la prima. Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima rata è messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate sono pagate a distanza di uno o due anni. Può succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro prima di ricevere l’ultima rata della prestazione.

Le vecchie scadenze. In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le prestazioni di fine servizio secondo le vecchie scadenze. In particolare si tratta:
– dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;
– del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori, accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 e che accede alla pensione con le finestre del 1° settembre o del 1° novembre 2011.
Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:
– 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
– sei mesi per tutte le altre casistiche.

a cura dell’Ufficio III Tfs – Tfr
Direzione centrale Previdenza Inpdap

Il giornale di Ottobre 2011

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