Più di un alunno su due (57%) ha cambiato insegnante sostegno da un anno all’altro. Nel 2025/26 famiglie potranno confermarlo

L’ISTAT, con il report pubblicato il 18 marzo 2025, relativo all’anno scolastico 2023/24 fotografia una realtà che nelle scuole italiane è ben conosciuta e a cui il Ministero tenta di porre rimedio con un apposito decreto, il dm n. 32 del 26 febbraio 2025, che introduce per la prima volta la conferma del docente di sostegno già supplente al 31 agosto o 30 giugno 2025.
Discontinuità nel rapporto alunno insegnante
Così l’ISTAT fotografa una realtà stabile nel tempo e diffusa su tutto il territorio con le seguenti percentuali
- 61% nelle secondarie di primo grado
- 69% nelle scuole dell’infanzia
media nazionale 57%
Inoltre, l’8.4% degli alunni (30mila), nel 2023/24, ha cambiato insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.
[SCARICA IL REPORT Inclusione scolastica alunni con disabilità 2023/24]
Ministero ha introdotto la conferma dell’insegnante supplente di sostegno
Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto le Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
Esso prevede
- la richiesta della famiglia al Dirigente Scolastico entro il 31 maggio 2025
- la valutazione delle condizioni da parte del Dirigente Socolastico e la comunicazione alle parti interessate entro il 15 giugno 2025
- la disponibilità, da parte del docente alla conferma della nomina
- la ricognizione della disponibilità del posto anche per l’a.s. 2025/26
- l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’a.s. 2025/26
E’ ancora presto per capire quali effetti potrà produrre l’introduzione di questa norma che, al momento, vale solo per l’anno scolastico 2025/26.
Le conferme dovranno essere disposte entro il 31 agosto 2025.
I docenti interessati
Docenti che nell’anno scolastico 2024/2 abbiano svolto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025
a) in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità oppure
b) privi del titolo di specializzazione reclutati da seconda fascia GPS
c) privi del titolo di specializzazione reclutati da graduatorie incrociate per il sostegno