Personale scolastico in servizio all’estero e l’istruzione dei figli: in allegato tutta la documentazione
È il MIM, sentito il MAE (Ministero degli Affari Esteri), a disporre la procedura per la selezione del personale scolastico da inviare all’estero. Si tratta di bandi destinati a dirigenti scolastici, docenti e al personale ATA. Requisiti sono: l’essere assunti con contratto a tempo indeterminato; aver prestato dopo il periodo di prova almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; avere la certificazione della lingua straniera per la quale si intende partecipare, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al Decreto del Direttore Generale per gli Affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012 n. 10899, di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); aver partecipato ad un’attività formativa di almeno 25 ore, organizzata da soggetti accreditati al MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 Marzo 2016; non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato; non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione; nell’arco dell’intera carriera non aver già svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; poter assicurare alla data di pubblicazione della procedura di selezione, a normativa vigente, la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici. Ma quali provvidenze spettano ai dipendenti italiani all’estero ai sensi dell’art. 29 comma 7, D.lgs 64/2017 e dell’art. 179, commi 1 e 3, D.P.R. 18/1967, in caso di familiari a seguito? Analizziamo la normativa certi di potere risultare utili a detto personale in avvio di anno scolastico.
Provvidenze Scolastiche Art. 179, D.P.R. 18/1967
L’Articolo 179, D.P.R. 18 del 1967 prevede che al personale scolastico in servizio all’estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria (è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico). il contributo è accordato al personale della scuola in servizio all’estero: per i figli a carico che frequentino nella stessa sede di servizio del genitore richiedente regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria; per le spese scolastiche annuali di iscrizione e di frequenza scolastica, a decorrere dall’assunzione in servizio e fino al completamento dell’anno scolastico; per un importo non superiore ai tre mezzi (pari 1,5) della maggiorazione percepita (si veda il cedolino dello stipendio a riguardo) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico nel periodo in questione.
Spese scolastiche rimborsabili
Al personale della scuola in servizio all’estero saranno rimborsate esclusivamente le spese scolastiche relative all’iscrizione e alla frequenza presso l’istituzione scolastica compresa l’eventuale quota obbligatoria richiesta per la presentazione della domanda di iscrizione dalla scuola per la frequenza, che si classifica come application fee, nonché altri oneri accessori connessi e necessari alla frequenza, qualora obbligatori. Tra queste: le spese di registrazione e la tassa per lo sviluppo della scuola. Aggiuntive spese, non riconducibili alle tipologie indicate dal legislatore, non sono rimborsabili. Tra gli esempi di spese escluse dal rimborso ricordiamo e annoveriamo: mensa, trasporto, tasse locali, IVA, assicurazione, libri, divise, riscaldamento, attività integrative. Ancora, non sono rimborsabili le spese scolastiche attinenti a scolarità preparatorie, anche se ritenute obbligatorie da ordinamenti scolastici stranieri.
Documenti da allegare per poter liquidare il contributo
A seguire l’elenco della documentazione da allegare alla domanda:
- fatture emesse dalla scuola per ciascun figlio, da cui risulti chiaramente l’importo e la descrizione del servizio, contenenti il timbro dell’istituto scolastico e la firma del responsabile;
- ricevute di pagamento per ciascun figlio, (da cui risulti chiaramente l’importo, la descrizione della spesa, la modalità di pagamento, la firma e il timbro del responsabile per quietanza);
- ricevute dei bonifici per ciascun figlio, nel caso di pagamenti elettronici (da cui risulti chiaramente l’importo, la descrizione della spesa);
- dichiarazione della scuola su carta intestata del soggetto emittente per ciascun figlio, contenente il timbro dell’istituto scolastico e la firma del responsabile e, attestante l’anno scolastico, il periodo (inizio/fine a.s.), la classe, il costo mensile e/o annuale sostenuto per l’iscrizione e la frequenza specificando che il predetto importo si riferisce esclusivamente all’iscrizione ed alla frequenza non include altri costi come ad esempio mensa, trasporto, tasse, IVA, assicurazione, libri, divise, riscaldamento, attività integrative;
- traduzione in italiano di tutti i già menzionati documenti recante il visto di conformità al testo originale compilato in lingua straniera rilasciato dalla rappresentanza diplomatica previsto dall’ex art. 33 (L), del D.lgs. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva (esclusivamente per dichiarare situazioni particolari e/o se richiesta da questo ufficio).
Misura del rimborso
Sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 179 del D.P.R. 18/67, il rimborso riguardante le spese scolastiche atteso al comma 1 verranno ammesse in una misura percentuale da determinarsi, annualmente, con apposito decreto disposto dal Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell’Economia. Tale rimborso non potrà superare i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell’articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico, ovvero, ai sensi del D.L. 44/2023 in corso di conversione, i cinque mezzi della stessa maggiorazione, in casi straordinari determinati dal Consiglio di Amministrazione.
Informativa-dati-personali-provvidenze.doc
fac-simile-dichiarazione-sostitutiva