Personale docente assicurato INAIL: risarcimento anche se il lavoratore è in “occasione di lavoro”. Cosa si intende? Lo spiega la Cassazione
Il caso in commento riguarda la sentenza della Corte d’Appello Roma, Sez. Lav., 13 gennaio 2023, n. 38 che tratta il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile qualora avvenuto durante l’orario di lavoro nello spostamento del proprio mezzo privato parcheggiato all’interno dell’azienda. I principi di cui alla sentenza possono interessare pertanto tutti i dipendenti assicurati dall’INAIL ivi inclusi quelli della scuola.
La nozione di infortunio
La Corte romana osserva che la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l’evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all’occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2136 del 5.2.2015).
Cosa si intende per occasione di lavoro?
L’occasione di lavoro che, a norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 253 del 10.1.2001).
Dunque basta che vi sia una connessione con lo svolgimento del lavoro perchè possa essere riconosciuta l’occasione di lavoro che è determinante ai fini del riconoscimento dell’infortunio. Infatti, la Corte d’Appello, afferma che l’occasione di lavoro è configurabile anche in caso di incidente occorso durante la deambulazione all’interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all’inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi dall’abitazione al posto di lavoro e, a certe condizioni, dal posto di lavoro al luogo di consumazione dei pasti, alla luce della modifica degli artt. 2 e 210 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall’art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (così ancora Cass. 253/2001 cit., la quale ha cassato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l’indennizzabilità di un infortuno occorso a un dipendente di un ospedale inciampato su una catenella posta all’interno dell’area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l’autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto). L’occasione di lavoro, pertanto, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento di attività ad esse connessa.
Se l’infortunio avviene all’interno dei locali dell’ambiente di lavoro va riconosciuto
Orbene, alla luce dei richiamati principi interpretativi, conclude la Corte, si deve affermare che, essendo l’infortunio in questione “avvenuto all’interno dei locali aziendali (“l’area parcheggio è annessa all’azienda” …) e non, come sostenuto dall’INAIL, all’esterno” – così testualmente nella sentenza di primo grado – sussiste nel caso di specie quel collegamento con l’attività lavorativa necessario a configurare lo stesso quale infortunio sul lavoro.
Nel caso in commento un medico dopo aver regolarmente timbrato l’entrata in servizio, era stato informato dai colleghi della possibilità che nel parcheggio motocicli, antistante il pronto soccorso, si svolgessero nel corso della giornata i lavori di rifacimento del manto stradale; di essersi dunque recato in tale parcheggio per spostare il proprio motoveicolo, anche quel giorno utilizzato per raggiungere il posto di lavoro. A causa dell’asfalto sconnesso e della presenza di brecciolino, ne aveva perso il controllo tanto che questo gli era finito rovinosamente addosso riportando dei danni. Il lavoratore ha presentato denuncia all’INAIL di tale sinistro e l’INAIL, aveva accertato che “l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”. La Corte d’Appello ha dato ragione invece al lavoratore.