Personale con contratto “fino all’avente diritto”. Trattamento assenze per malattia
Lalla – Dopo Torino anche l’USR Veneto interviene sul trattamento della assenze per malattia dei supplenti con contratto fino ad avente diritto, proponendo una versione condivisibile: se il contratto “fino all’avente diritto” si riferisce a posto vacante o disponibile, esso è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e come tale dovrà essere applicata la normativa sulle assenze per malattia.
Lalla – Dopo Torino anche l’USR Veneto interviene sul trattamento della assenze per malattia dei supplenti con contratto fino ad avente diritto, proponendo una versione condivisibile: se il contratto “fino all’avente diritto” si riferisce a posto vacante o disponibile, esso è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e come tale dovrà essere applicata la normativa sulle assenze per malattia.
Qualche settimana fa l’Ufficio Scolastico di Torino aveva precisato con apposita nota che le nomine di supplenza fino all’avente diritto (ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico. In merito erano intervenuti Gilda degli Insegnanti e Cobas.
Secondo il sindacato, Gilda degli Insegnanti l´amministrazione periferica torinese si sarebbe dovuta rivolgere all´amministrazione centrale che, a sua volta, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali perché la materia è di natura contrattuale e, dunque, non si può prestare a interpretazioni unilaterali.
L’USR Veneto ha invece richiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la quale ha precisato che "per individuare la disciplina applicabile al contratto stipulato, si deve fare riferimento al tipo di posto coperto"
Di qui la decisione dell’USR Veneto "Questa Direzione ritiene che, nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Da tale equiparazione discende pertanto anche l’individuazione delle norme del CCNL applicabili al predetto personale"
A questo punto ci si chiede se l’Ufficio Scolastico di Torino farà un passo indietro o si renderà necessaria una nota emanata a livello centrale per garantire equità di trattamento del personale interessato.
La nota dell’Ufficio Scolastico di Torino