Personale ATA, turno notturno o serale con relativo riposo nel giorno successivo

ATA: qual è l’orario di servizio per il personale impegnato in turni serale o notturni?
Sono una collaboratrice scolastica in servizio presso un istituto superiore, le chiedo se è legittimo svolgere un turno 14 -22 e la mattina successiva 7.30 – 13.30
di Giovanni Calandrino – Innanzitutto chiariamo che per turno notturno si intende la fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo mentre per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Fatta questa doverosa premessa rispondiamo al quesito dicendo che solo in caso di turno notturno il Decreto Lgs.n. 66/2003 (pubblicato in G.U. n. 87 del 14.4.2003) garantisce un congruo riposo nelle 24 ore successive al turno notturno, ma non è il caso in questione.
È pur vero che in sede di contrattazione di istituto è possibile prevedere delle ore di riposo nella giornata successiva al turno serale.
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