Personale ATA: si può prorogare una supplenza part-time?

Ai fini della proroga 31 agosto dei contratti del personale ATA non rileva se la supplenza è stata conferita part time.
Conta che la supplenza originaria sia al 30 giugno e che nella scuola vi siano adempimenti che giustifichino la presenza del personale per il quale si richiede la proroga.
Sono un A.A. ATA con contratto a tempo determinato di 18 ore al 30/6/2019, vorrei sapere se:
1. il contratto di un 18 ore è prorogabile al 31/8/2019
2. qualora non fosse prorogabile, è possibile maturare il punteggio ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di accesso alla prima fascia nei mesi di luglio e agosto?
Grazie anticipatamente per la Vostra cortese risposta Saluti
di Giovanni Calandrino – La risposta è positiva, anche un contratto in regime di part-time è prorogabile solo se sussistono le effettive necessità come chiarito dalla circolare MIUR prot. n. 21703 del 09.05.2019:
“Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.)”.