Personale ATA, servizio nelle scuole paritarie vale anche senza contributi. Sentenza

Il servizio svolto presso le scuole paritarie vale per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, anche se non coperto da contributi previdenziali. Ciò viene stabilito, expressis verbis, da una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano su un contenzioso patrocinato dall’avv. Luca Agliocchi.
Con la predetta sentenza, il Tribunale del Lavoro di Milano ha dichiarato l’illegittimità di un decreto di rettifica del punteggio della graduatoria emesso da un dirigente scolastico con il quale veniva decurtato il punteggio dichiarato da parte del lavoratore nella domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il personale ATA.
Il Dirigente scolastico, infatti, aveva sia constatato il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto paritario presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio, sia contestato la natura del rapporto di lavoro intercorso (parasubordinato), quale forma asseritamente invalida ai fini della maturazione del punteggio. Quindi aveva emesso un decreto di rettifica del punteggio e conseguentemente un decreto di risoluzione del contratto di lavoro in corso.
Il Giudice del Lavoro di Milano, infatti, accogliendo il ricorso proposto dall’avv. Luca Agliocchi e le relative prospettazioni giuridiche correttamente osservava quanto alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria presso la quale aveva prestato servizio:
“…nel presente giudizio si controverte sulla possibilità che anche un servizio prestato con contratto d’opera possa essere valorizzato per la determinazione del punteggio in graduatoria per servizio prestato presso scuola non paritaria.
In proposito, si osserva che il DM 640/17 (ivi compreso l’allegato A) non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di collaborazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio.
Tale disposizione, difatti, si riferisce genericamente al servizio prestato, laddove è agevole rilevare che se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di limitarlo al solo rapporto di lavoro dipendente ve ne sarebbe stata una chiara ed inequivocabile menzione…”
Ma non solo. Nella motivazione della decisione, veniva anche affermato:
“…Ciò che conta, difatti, è che in forza di un determinato rapporto si sia maturata una conseguente esperienza che, ove anche prestata presso scuole paritarie, consenta di riconoscere un determinato punteggio in graduatoria. Non si comprende nemmeno la ragione giuridica della interpretazione offerta dalla parte convenuta che di fatto valorizza la tipologia di contratto e non già la natura sostanziale del rapporto ovvero quella di un servizio prestato per svolgere un’attività idonea ad essere valorizzata nell’ambito della graduatoria statale per lo svolgimento della medesima attività…”.
Inoltre, il Giudice del Lavoro meneghino, si pronunciava sull’ulteriore profilo fondamentale in questo genere di controversie, ovvero, quello relativo all’omesso o parziale versamento dei contributi previdenziali da parte del precedente datore di lavoro e sulle conseguenze che ne derivano in termini di corretta determinazione del punteggio dichiarato, quale titolo di servizio:
“…in relazione alla tematica relativa al fatto che vi sarebbe una scopertura nel versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso l’istituto Voltaire, si osserva quanto segue.
A tale proposito si osserva che tale circostanza può, a tutto concedere, rappresentare indice per valutare l’effettività del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza, fermo restando che nel presente giudizio non vi sono profili di contestazione su tale punto.
Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore estraneo all’obbligo di versamento della contribuzione…”.
Dunque, correttamente, il Tribunale Lavoro di Milano si pronunciava accogliendo il ricorso del lavoratore (peraltro aderendo alle tesi già formulate dal giudice amministrativo in numerose decisioni) considerando come la normativa di riferimento ponga quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l’effettivo svolgimento dell’attività presso la scuola paritaria tanto che, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento, dall’altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto. In sintesi, il mancato pagamento dei contributi previdenziali costituisce un inadempimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, il quale spesso è completamente all’oscuro di tale circostanza.