Personale ATA neoimmesso in ruolo come collaboratore scolastico: il periodo di prova in caso di art. 59
Periodo di prova del personale ATA: cosa accade se un collaboratore scolastico non ha ancora concluso il periodo e riceve un incarico a tempo determinato fino al 30 giugno.
Salve vorrei sapere se il prossimo anno io dovessi prendere il ruolo come collaboratore scolastico dal 1 settembre 2021 e nel frattempo dei due mesi di prova mi dovesse arrivare una convocazione al 30 giugno 2021 come assistente tecnico con accettazione da parte mia cosa accadrebbe con la questione dei due mesi di prova non finiti con il profilo di collaboratore scolastico?
di Giovanni Calandrino – Il periodo di prova del personale ATA è normato dal nuovo CCNL2018 all’art. 30, il suddetto afferma che, il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
- b) quattro mesi per i restanti profili
il comma 3 dell’art. sopra richiamato chiarisce che: Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il comma successivo dice che è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL, dunque in caso di fruizione di aspettativa ai sensi dell’art. 59, il periodo di prova viene sospeso per poi riprendere al rientro in servizio nel ruolo di precedente titolarità.
Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:
- le domeniche ed i giorni festivi;
- i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);
- i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
- le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
- il periodo trascorso in mandato parlamentare;
- le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
- le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
- il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
- i permessi retribuiti;
- i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
- i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
- i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
- gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
- i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
- le ferie;
- le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
- eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 (assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.
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