Personale ATA e proroga della supplenza. Quando non conta il motivo dell’assenza del titolare

La proroga di una supplenza non è che una prosecuzione del contratto precedente. Ci sono delle disposizioni comuni tra i docenti e gli ATA. Vediamo quali.
Luisa scrive
Buongiorno, sono una supplente profilo collaboratore scolastico in una scuola in provincia di Cuneo. Il titolare é assente per congedo parentale fino al 4 marzo 2019, ha preso un giorno di ferie per il 5 marzo 2019 e dopo proseguirà con il congedo parentale. La segreteria vuole convocare nuovamente la supplenza perché sostengono che le ferie interrompono la supplenza. È vero? Io so che la supplenza si interrompe solo con il rientro del titolare
Proroga supplenza al personale ATA
La proroga della supplenza per il personale ATA non è stata prevista nel regolamento delle supplenze del 2000 così come invece è stata previsto per i docenti nel DM 131/07 (regolamento delle supplenze).
Tuttavia è da qualche anno che il caso viene regolato nella nota delle supplenze che il MIUR emana ad inizio di ogni anno scolastico.
Nella Nota 37856 del 28 agosto 2018, disposizioni comuni al personale docente e ATA, è stabilito che Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Non importa il motivo dell’assenza
Dal tenore letterale di ciò che è riportato nella nota ciò che rileva è che non ci sia soluzione di continuità tra un’assenza e un’altra, a nulla quindi rilevando il motivo dell’assenza.
Se infatti non fosse così la circolare avrebbe fatto una casistica specifica delle assenze che non rientrano nel caso della proroga.
Conclusioni
C’è da dire che non ci sono dubbi per il caso in questione e che la scuola in questo caso ha torto.
“…senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio…”.
Ciò che quindi determina il diritto del supplente a rimanere in servizio non è il motivo dell’assenza del titolare ma la semplice constatazione che lo stesso non sia rientrano in servizio prima di assentarsi nuovamente.
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