Personale ATA: è possibile passare da assistente amministrativo a collaboratore scolastico?

Mobilità professionale ATA si può esercitare solo tra profili della stessa area. Un assistente amministrativo che volesse diventare collaboratore scolastico dovrebbe tentare l’iter partendo dall’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.
Salve sono un’ AA di ruolo dal 2018 e per motivi personali e familiari vorrei passare a profilo di collaboratore scolastico. Vorrei sapere se lo posso fare e che iter intraprendere e in che tempi.. se sì ( fattibile passaggio da AA a CS) perderei il ruolo nel mio profilo attuale? Inoltre avendo già usufruito dell’intero congedo biennale per mio figlio disabile grave, passando alla figura di cs avrei diritto ad altri 24 mesi di congedo biennale? Speranzosa in vostra celere risposta rimango in attesa. Grazie anticipatamente
di Giovanni Calandrino – Carissima, capisco la sua grande amarezza causata dalla quantità ingente di lavoro che negli anni è aumentata in modo sproporzionato su tutto il personale ATA grazie ai devastanti tagli all’organico, ma purtroppo la risposta è negativa.
L’art. 35 del CCNI mobilità 2019/22 è chiaro in materia di mobilità professionale: Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all’art.34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell’art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).
Dunque non è consentito il passaggio di profilo nell’area professionale inferiore.
L’unica strada percorribile è quella dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA a meno che non possiede già un’anzianità di servizio sul profilo di CS di 24 mesi (ovvero 23 mesi e 16 gg.) per l’inserimento direttamente nelle graduatorie permanenti.
La risposta alla seconda domanda è negativa.
Durata del congedo straordinario
Il congedo straordinario può essere richiesto, durante l’intera vita lavorativa del richiedente e per singola persona portatrice di handicap grave, per un massimo di 24 mesi anche non consecutivi. Sia l’INPS che l’ex INPDAP hanno chiarito che in presenza in famiglia di una pluralità di soggetti con handicap grave, il congedo non può essere moltiplicato per il loro numero. L’INPS sottolinea che anche in presenza di
pluralità di figli portatori di handicap, […] non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” dei congedi. Inoltre i 2 anni di congedo straordinario retribuito fanno cumulo con i congedi non retribuiti. Così il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito.
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