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Personale ATA e assistenza al familiare: il permesso giornaliero per 104/92 non deve essere recuperato neanche da chi ha le 7 ore e 12 minuti

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Per il personale ATA il nuovo Contratto stabilisce la doppia possibilità di fruizione dei permessi 104/92 per assistenza. Vediamo nel dettaglio

Una scuola scrive

Buongiorno, per il giorno di permesso L.104 fruito da un Collaboratore scolastico  con orario di servizio giornaliero 7,12  per 5 giorni  (sabato scuola chiusa) è necessario recuperare l’ora e 12 minuti? Ringrazio per la risposta che vorrà gentilmente dare e porgo cordiali saluti.

Normativa

L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

La novità consiste nel fatto che i permessi possono essere fruiti anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili.  Si tratta di una possibilità, la cui scelta spetta al personale in questione.

Conclusione

La scuola chiede se un collaboratore scolastico che fruisce nella settimana corta del giorni di 104 “giornaliero” (cioè intera giornata) debba poi o meno recuperare l’eventuale ora e 12.

La risposta è negativa.

Ad un analogo quesito (si trattava della giornata di malattia) l’Aran risponde che  In presenza di un’articolazione ordinaria dell’orario di lavoro, ciascuna giornata lavorativa va considerata “unica” a prescindere dal numero delle ore di lavoro previste per la stessa. Da ciò deriva anche che, in caso di assenza del dipendente (sia essa dovuta a malattia, ferie o altro), il concetto di unicità della giornata porta ad escludere la necessità del recupero delle ore pomeridiane non lavorate.”.

E non può essere diversamente. La stessa cosa avverrebbe se la giornata lavorativa fosse di 6 giorni, l’eventuale giorno di assenza non si recupererebbe.

Quindi identica cosa avviene quando è di 5 giorni, in quanto si tratta sempre di assenza giornaliera per l’intera giornata lavorativa (indipendentemente dalle ore) che non necessita recupero di ore non svolte.

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