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Personale ATA di ruolo in part-time: può svolgere attività di insegnamento in un istituto privato?

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Il personale in part-time, con orario non superiore al 50%, in linea generale, non è soggetto al regime delle incompatibilità. Può un assistente amministrativo svolgere 2 ore settimanali di insegnamento in scuola non statale?

Incompatibilità

Normative e tipologie

I docenti e il personale ATA, come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94, non possono svolgere attività extra-istituzionali.

Le incompatibilità, in base alla succitata normativa, si possono classificare in:

  1. assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Incompatibilità assolute

Il personale docente e ATA, a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative), svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica nonché tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto). 

Inoltre, l’incompatibilità assoluta si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria. La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

Eccezioni

Non sono soggetti alle succitate incompatibilità i docenti e il personale ATA con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Evidenziamo che il personale in questione, pur essendo in part-time con orario sino al 50%, non può (come il personale a tempo pieno o a tempo parziale con orario superiore al 50%) svolgere attività alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Al riguardo, infatti, non c’è alcuna distinzione tra personale a tempo pieno/in part-time con orario superiore al 50% e personale in part-time con orario inferiore al 50%, confermato dalla legge n. 662/96 (art.1/58): sia gli uni che gli altri non possono essere assunti alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Incompatibilità relative

Le incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assolute e possono essere svolte previa autorizzazione da parte del dirigente. Sono tali le seguenti attività: le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico; per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

Attività liberalizzate

Sono tali le attività che possono essere svolte senza l’autorizzazione del dirigente scolastico: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un A.A. di ruolo in part time verticale 18h posso svolgere la funzione di docente per 2 h presso un istituto privato? Nell’art della cgil riguardante le incompatibilità del personale ATA viene riportato quanto segue: “I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.” E’ stato posto, da qualche sindacalista, come ostacolo all’autorizzazione del DS la “natura” diversa del Profilo.

Come detto sopra, in linea generale, il personale con prestazione lavorativa sino al 50% dell’orario obbligatorio non è soggetto al regime delle incompatibilità, eccetto i casi di attività alle dipendenze di una pubblicazione amministrazione e attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso. Al riguardo, oltre alla normativa succitata, ricordiamo quanto previsto dal CCNL 2007 (per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 e nel CCNL 2019/21). Nello specifico, il Contratto dedica l’art. 58 al rapporto di lavoro part-time del personale ATA e al comma 9 dello stesso così leggiamo:

Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.

Che il personale in part-time con prestazione lavorativa sino al 50% non sia soggetto al regime delle incompatibilità è chiaro, come lo è altrettanto il fatto che l’attività lavorativa non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non deve essere incompatibile con le attività della amministrazione di appartenenza. Nel caso specifico, dove sta l’incompatibilità? Il conflitto di interesse? Sulla risposta fornita dai sindacalisti, nello specifico sul fatto che l’autorizzazione potrebbe essere negata, siamo d’accordo, soprattutto perché si permetterebbe a chi è di ruolo ciò che è invece vietato ai precari. Infatti, come leggiamo nell’annuale nota sulle supplenze, che richiama in proposito il Regolamento sulle supplenze ATA (DM 430/2000), non è possibile svolgere contemporaneamente l’attività di insegnamento e quello di personale ATA:

  •  (art. 4/3 del DM 430/2000) Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
  • (nota supplenze 2023/24) Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Pertanto, il conflitto potrebbe sorgere nel momento in cui si utilizzi il servizio svolto in contemporanea come docente e ATA e si inserisca il servizio prestato come docente nelle GPS e nelle GI. In tal caso, inoltre, qualora il servizio da docente venga valutato, si creerebbe una disparità di trattamento con i supplenti, dovuta al solo fatto che gli uni sono a tempo indeterminato e gli altri a tempo determinato. In definitiva, l’autorizzazione potrebbe essere negata.

Le risposte ai quesiti

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