Personale ATA: deve prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni in zona rossa?

WhatsApp
Telegram

Ferie personale ATA durante la sospensione delle lezioni in zona rossa: argomento di grande attualità in questi giorni. Va precisato che le scuole non sono chiuse ma nella maggior parte dei casi, soprattutto per i collaboratori scolastici, si fa ricorso ad una turnazione che prevede ferie e permessi per i giorni in cui non è possibile andare in presenza.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono normate all’art. 19 del nostro CCNL/2007. Al comma 1  si legge:

Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

Al successivo comma:

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Le supplenze cosiddette “Covid” rientrano nel quadro normativo delle supplenze brevi e dunque regolate dalla normativa sopra richiamata.

Un nostro lettore ci chiede:

Salve, vi contatto perché sono in piena crisi. Ho un contratto covid in scadenza 08/06/21 e ho a disposizione 21 giorni di ferie compresi di due festività non godute e fin dal primo giorno mi sono state negate richieste di ferie durante le attività scolastiche, devo esclusivamente prenderle solo durante le festività cosa che fino ad ora ho fatto, solo che comprese quelle di pasqua mi restano altri 11 giorni. La motivazione alla base del negarmi le ferie è che se non ci sono metto in difficoltà i colleghi (che a me non hanno mai fatto problemi) perché l’assetto della scuola prima del mio arrivo era di 3 bidelli divisi due in un turno e uno in un altro, con me invece sono due per turno e completo . Ma io essendo covid non sono un aggiunta? Tre erano prima e tre ne saranno dopo quando me ne sarò andato, quindi che problema c’è se qualche giorno tornano ad essere in tre? Faccio un ultima specifica, ora che la didattica è sospesa potrei prendere questi giorni ma non mi servono, mi sarebbero più utili verso maggio dove in teoria si spera la situazione scolastica migliori per i ragazzi.  Insomma, non voglio perdere le ferie ma voglio essere sicuro di essere nel giusto se mi impunto per averle. Spero di essermi spiegato bene, chiedo scusa per il disturbo e grazie in anticipo per la risposta.

di Giovanni Calandrino – una parziale risposta al quesito la fornisce la nota dell’USR Lazio del 4 febbraio 2021.

Il testo:

DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»

DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;

DATO ATTO che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;

DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite;”

In linea generale si afferma che, il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all’interno del contratto.

Il collaboratore scolastico (come tutto il personale ATA) può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

Tuttavia, aggiungo che, nel caso in cui il personale ATA avanzi richiesta di ferie e la stessa venga rifiutata con motivazione scritta oppure la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

La monetizzazione delle ferie non godute:

In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, esigenze di servizio, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Ferie obbligate in zona rossa?

Una delle problematiche discusse in questi giorni è la necessità di dover fruire delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche.

Va detto che le scuole sono aperte e che numerosi collaboratori scolastici continuano a svolgere attività in presenza, stante la presenza a scuola sia di gruppi di alunni che di insegnanti.

L’art.48, comma 1 dell’ultimo decreto  stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

Per chi non può svolgere attività da remoto – pensiamo in particolare alla situazione dei collaboratori scolastici –  il dirigente scolastico ed il Dsga, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso a fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi.

Lavoro agile ATA, con proroga stato di emergenza misure valide fino al 30 aprile

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Impara ad usare l’intelligenza artificiale per la didattica e per alleggerire il carico burocratico: ChatGPT e altri strumenti