Personale ATA come carne da macello. Lettera

Inviato da Salvatore Di Biase – Le innumerevoli Note, Chiarimenti, Direttive e Disposizioni recanti per oggetto misure urgenti di contenimento del diffondersi del virus COVID-19, contagio sull’intero territorio nazionale del Governo quasi giornaliere in un crescendo clima frenetico e fuori da una gestione di controllo, ha prodotto e produce, inevitabilmente, delle imperdonabili diseguaglianze nella prestazione del pubblico impiego, nel lavoro dipendente, e nello specifico, nel campo dell’istruzione, uno dei principali focolai di contagio.
Ebbene, dall’analisi delle scelte effettuate dal Governo per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel pubblico impiego, delle responsabilità attribuite, e ai lavoratori che ai loro Dirigenti preposti e coinvolti, non riesco a comprendere l’opportunità del servizio pubblico reso quanto mai pericoloso per la salute di tutti, nel campo dell’istruzione. Perché continuare a tenere gli uffici di segreteria delle scuole aperte, visto l’obbligo dovuto, ma non contrattualmente mai affrontato dello smart working e/o didattica a distanza e/o e-learning disposto nel periodo di sospensione delle attività didattiche?
Quale reato, o servizio pubblico o servizio di pubblica necessità, viene consumato in una situazione emergenziale del genere se, come previsto nella DIRETTIVA N. 2/2020 si palesa, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.?
Visto e dato atto che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, l’eccezionalità del caso in specie di contenimento di un’emergenza pandemica sarebbe l’atto ordinario di presenza fisica. Ma questa presenza, in relazione alle predette disposizioni, considerato che ogni scadenza amministrativa è “congelata” per 30 gg., e che limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, in regime di smart working, risulta non più necessaria, visto, l’abbandono collettivo dell’utenza dai pubblici uffici, impieghi e servizi pubblici.
In applicazione dell’Art. 1 della Legge 15 giugno 1990, n.146, davvero costituisce reato di interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità, nel momento in cui non c’è più un pubblico richiedente tate attività per contenimento del diffondersi del virus COVID-19?
Ai fini della citata legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione, anche se svolti in applicazione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020? Ma se di servizi minimi si parla potrebbe essere una soluzione, a tutela della salute del lavoratore, prospettare ed estendere il lavoro agile a tutti, indistintamente, Dunque, nell’accezione più alta dell’autonomia scolastica, della tutela costituzionale alla salute del lavoratore, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le figure apicali di un’amministrazione complessa come la scuola risulterebbero svuotate stesse loro della funzione in presenza.
Da semplice lavoratore della scuola, non suggerisco decisioni così importanti ed efficaci nel prospettare un efficiente servizio, ma alla luce del bene comune e giuridico, art. 340 Codice penale, protetto da una norma incriminatrice conforme ad uno stato di diritto, ossia preservare il regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico, si evidenzia come non venga rilevato, ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, una condotta che si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità senza aver causato apprezzabili differenze sulla funzionalità complessiva dell’ufficio stesso.
Va da sé dunque come, alla luce di quanto esposto in tale pronuncia, in considerazione delle argomentazioni ivi addotte, Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA possa emanare disposizioni interne per l’attuazione del DPCM 11 marzo 2020 che prevede lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working, con deviazione di chiamate dall’esterno su un numero specifico) in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 a tutto il personale assicurandosi che svolga il lavoro secondo tali modalità (smart working esso stesso da casa), senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute con spostamenti non necessari.
Le parti sociali, sincacati associazioni di categoria e affini, interlocutori pigri di un governo in affanno, anche in deroga agli artt. da 18 a 23 della Legge 18 maggio 2017 n. 81, agevolino la conciliazione dei tempi di vita del lavoratore, promuovendo accordi tra le parti, ma fra tutte le parti rappresentate in rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi condivisi per attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell’Autorità sanitaria senza trascurare alcune categorie, pilastri della scuola italiana, trattati oramai come carne da macello.