Personale ATA che segue corsi di formazione in videoconferenza fuori dell’orario di servizio ha diritto a recupero ore

Il personale ATA, che partecipa a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti, dunque HA DIRITTO al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio anche in modalità di videoconferenza.
Una nostra lettrice ci chiede:
Buonasera, avrei un quesito da porvi: sono una collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato e in questi giorni la scuola ha chiesto a tutto il personale di partecipare ad un corso di formazione su salute e sicurezza in orario diverso da quello di servizio. Poiché da circolare era prevista la partecipazione in videoconferenza, è previsto, anche con questa modalità, il riconoscimento delle ore di straordinario o di recupero per riposo compensativo?
di Giovanni Calandrino – Le ore per la formazione e l’aggiornamento del personale ATA sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di servizio e se prestate al di fuori del proprio turno sono da computare in straordinario, di seguito una breve scheda con i riferimenti normativi e applicativi dell’ARAN.
I permessi per la formazione e l’aggiornamento sono espressamente previsti dal CCNL comparto Scuola dall’art. 64.
Il comma 1 specifica che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Il comma 3 afferma che, il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
In particolare, il comma 4, specifico per il personale ATA, stabilisce che “il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione”.
Il personale ATA, quindi, HA DIRITTO al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio anche in modalità di videoconferenza.
Anche l’Aran, più volte ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.