Diplomati magistrale licenziati, Anief scrive all’Inps: diritto a disoccupazione NASPI

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Comunicato ANIEF – Prevedere la Naspi anche per il personale docente, a partire dai maestri con diploma magistrale, già assunto con contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva per contenzioso pendente e successivamente licenziato a seguito di sentenze di merito negative:

a chiederlo al presidente dell’Inps Pasquale Tridico, attraverso un documento formale motivato, è il sindacato rappresentativo Anief, dopo avere preso atto che il decreto salva-precari, approvato in via definitiva al Senato, ha chiuso la porta ai maestri con diploma magistrale conseguito fino al 2002.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “È bene che alla Naspi possano avere accesso tutti i lavoratori che si trovino in una posizione di lavoro interrotto dopo non avere avuto alcuna garanzia di stabilità, avendo sottoscritto un contratto a tempo indeterminato di tipo condizionato: è una situazione analoga a chi oggi ne ha già accesso”.

La prossima estate, a seguito delle espressioni finali del Consiglio di Stato, i maestri con diploma magistrale che in coso d’anno saranno oggetto di sentenza negativa, non avranno scampo: si ritroveranno fuori dalle GaE e verranno licenziati, compresi gli oltre 7 mila maestri già immessi in ruolo e con anno di prova superato. Proprio per loro, Anief ha tenuto a far sapere all’Istituto di previdenza nazionale che “il suddetto rapporto di lavoro sub iudice non era assistito da nessuna garanzia di stabilità e, dunque, doveva considerarsi assimilabile ad un contratto a tempo determinato”: pertanto, il giovane sindacato chiede ora di “emanare una nota esplicativa in merito all’accettazione di eventuali domande NASpI inoltrate da suddetto personale” e quindi di “rivedere gli eventuali dinieghi disposti da Codesto Istituto alle domande, nel frattempo, inoltrate da suddetto personale”.

Il sindacato ricorda che la Nuova assicurazione sociale per l’impiego è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in sostituzione dell’ASpI e della MiniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione a partire dal 1º maggio 2015, rinnovando in modo radicale i requisiti contributivi per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione e anche la loro durata.

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