Permesso retribuito o non retribuito per esercitare il diritto di voto: in quale occasione l’uno o l’altro
La materia relativa ai permessi ai dipendenti pubblici (il riferimento che facciamo è, comunque, al mondo della scuola) in occasione delle elezioni (in questo caso specifico le regionali nel Lazio e in Lombardia) è disciplinata dalla circolare della “Ragioneria generale dello Stato” Igop n. 23 del 10.3.1992.
L’autorizzazione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è ipotizzabile esclusivamente nell’ipotesi in cui il docente o il personale ATA risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni (o abbia ottenuto una supplenza in prossimità dell’appuntamento elettorale) il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia potuto adempiere nel tempo previsto dalla normativa all’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Se dovesse ricorrere questa circostanza al docente o al personale ATA in servizio nell’istituzione scolastica va, comunque, riconosciuto il permesso per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti temporali indicati dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 e che, a seguire, indichiamo. Detti tempi devono intendersi comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per movimenti da e per le isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Assenza dal lavoro di docenti e personale ATA che si devono recare a votare in comuni diversi da quello di servizio
Il personale docente e ATA che non si può collocare nella situazione descritta al paragrafo precedente, e verosimilmente che abbia conservato la residenza in un comune diverso da quello di attuale servizio senza, congiuntamente, avviato, in tempo, avviato l‘iter amministrativo per richiedere il cambio di residenza, non è posto nelle condizioni giuridiche di beneficiare del permesso elettorale. Non è comunque negabile il diritto del lavoratore a chiedere e, conseguentemente, a ottenere i permessi non retribuiti (per il personale con contratto a tempo determinato) per raggiungere il proprio comune di residenza con quelli che definisce la norma “mezzi di trasporto ordinari” (treno, aereo, nave). Solamente il personale con rapporto a tempo indeterminato può utilizzare, per tale finalità, uno o due giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 15 c. 2 del Ccnl/03 (tre giorni + sei di ferie per i docenti) se non sono questi permessi già stati utilizzati. Il diritto di voto è, a norma dell’art. 48 della Costituzione Italiana, dovere civico ed viene, dunque, tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento giuridico in materia di esercizio dei diritti politici: fatta questa premessa è assolutamente illegittimo ogni comportamento teso ad ostacolarlo e, o peggio ancora di fatto ad impedirlo.