Permesso per concorso od esame: ecco perché la segreteria non può chiedere conto degli spostamenti del docente

Il Contratto prevede degli specifici permessi per svolgere prove d’esame o concorsuali. Vediamo come il dipendente deve giustificare l’assenza.
Ilaria scrive
Buonasera, sono una docente a tempo indeterminato. Ho presentato alla segreteria dell’istituto scolastico presso cui lavoro la richiesta di permesso per partecipare ad un esame universitario. Vista la notevole distanza dalla sede di lavoro ho chiesto tre giorni consecutivi ( viaggio di andata e ritorno più giorno relativo all’esame). Ho prodotto prontamente il giustificativo attestante la mia partecipazione all’esame. La segreteria mi richiede inoltre i biglietti comprovanti l’avvenuto spostamento. Sono tenuta a dimostrare i miei spostamenti? Mi sembra sia un’esagerazione. Devo effettivamente produrne una documentazione? Cordiali saluti
8 giorni di permesso comprensivi del viaggio
L’art. 15 comma 1 del CCNL 2006/09 dispone che
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
Diritto e autocertificazione
Gli 8 giorni sono un diritto, previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede).
Dopodiché il contratto dispone anche la possibilità della autocertificazione. Pertanto, il dipendente al rientro a scuola presenta, a giustificazione dell’assenza, l’attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale. In sostituzione dell’attestazione è possibile comprovare l’esame o la prova concorsuale con autocertificazione.
Nell’autocertificazione è implicito che si possa anche dichiarare oltre al giorno effettivo di svolgimento dell’esame i giorni che sono serviti per il viaggio, e né la segreteria, né il dirigente potranno richiedere eventuali biglietti o altro perché non contemplato dalla norma. L’autocertificazione di fatto adempie all’obbligo richiesto.
Ricordiamo infatti che laddove la norma ha voluto specificarlo lo ha fatto, per esempio nella novellata legge 104/92 in cui è specificato che se il disabile da assistere risiede a più di 150 km dal luogo di chi lo assiste quest’ultimo è tenuto a dimostrare il viaggio effettuato con biglietti ecc.
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