Permessi studio, niente 150 ore con attività che non sono coincidenti con l’orario di lavoro. Orientamento ARAN

L’Aran fa chiarezza, con un orientamento applicativo pubblicato sul sito ufficiale, sull’utilizzo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, le cosiddette 150 ore, previsti dall’art. 37 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
Secondo l’Agenzia, la fruizione di tali permessi è strettamente vincolata alla frequenza di corsi che svolgano contemporaneamente all’orario di servizio del dipendente. “I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio“, precisa l’Aran, ribadendo che la mera attività di studio individuale non rientra tra le attività coperte dal beneficio.
“Frequenza significa partecipazione attiva”
L’interpretazione dell’Aran si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 10344/2008 e n. 17128/2013, ha chiarito che per “frequenza” si intende la partecipazione attiva alle lezioni in orari coincidenti con l’orario di lavoro, escludendo espressamente altre attività di studio o preparazione agli esami. Pertanto, le 150 ore annue previste dal contratto non possono essere utilizzate per attività di studio o preparazione esami al di fuori della presenza in aula, fisica o virtuale. L’Aran cita anche la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica a sostegno della propria posizione.
Università telematiche: permessi solo con lezioni sincrone in orario di lavoro
Per quanto riguarda le università telematiche, l’Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, e che si svolgano durante l’orario di servizio. L’ARAN, rifacendosi anche alla sentenza della Corte dei Conti Sicilia n. 171/2015, chiarisce che, nel caso di università telematiche, i permessi sono fruibili solo per le lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale e coincidenti con l’orario di lavoro.
Le lezioni asincrone, fruibili in qualsiasi momento, non rientrano, invece, tra le attività per le quali è possibile richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio. Il dipendente, per fruire del permesso, è tenuto a presentare la certificazione di frequenza, come previsto dal comma 5 dell’art. 37 del CCNL. In caso contrario, i permessi goduti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con obbligo di recupero delle somme percepite.
I criteri per la fruizione dei permessi, come è previsto dal CCNL 2019-21, sono definiti dalla contrattazione integrativa regionale. È possibile, quindi, che le singole regioni possano prevedere modalità di fruizione diverse, ampliando, ad esempio, la possibilità di utilizzare i permessi anche per la frequenza di webinar o altre attività formative online.
CCNL 2019-2021
Cosa dice il contratto
1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
7. Il presente articolo abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.