Permessi sindacali: chi può usufruirne, modalità, come comunicarli

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Con Nota prot. n. 21029 del 07-04-2022, il Ministero dell’Istruzione, in attuazione degli artt. 10, 11 e 28 del CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, ha provveduto a determinare e ripartire il monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le OO.SS. aventi titolo per il periodo intercorrente tra i1 01.09.2021 ed il 31 agosto 2022, facendo importanti precisazioni.
Vediamone il contenuto, cercando anche di capire chi sono i dirigenti sindacali presi a riferimento dalla Nota.

Chi sono i dirigenti sindacali?

La risposta, non del tutto scontata, al quesito viene dall’art. 3 del CCNQ 4.12.2017, per il quale, nelle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sono dirigenti sindacali:

  • i componenti delle RSU;
  • i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
  • i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
  • i componenti delle RSA delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
  • i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
  • i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
  • i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.

Dirigenti non collocati in distacco o aspettativa sindacale

Fatta questa breve premessa, per i dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, è prevista la fruizione di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

  • l’espletamento del loro mandato;
  • la partecipazione a trattative sindacali;
  • la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Tali permessi sono fruibili nel limite di cinque giorni lavorativi a bimestre, non potendo, comunque, superare n. 12 giorni lavorativi nel corso di tutto l’anno scolastico.

La Nota in commento sottolinea che le OO.SS. avranno cura di “comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi”, dovendosi previamente informare il dirigente responsabile della struttura prima della fruizione dei permessi medesimi, ciò anche nell’ottica di garantire “la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente”.

La richiesta per la fruizione del permesso deve riportare “l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni”.

La Nota, infine, evidenzia che i permessi sindacali retribuiti, eventualmente fruiti dal 01.09.2022 ad ora, dovranno essere “scomputat[i] dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2022”.

Dirigenti sindacali in semi distacco o semi aspettativa

Situazione leggermente diversa per i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale. Costoro, invero, come già precisato dal comma 7 dell’art.8 del CCNQ 4.12.2017, non possono usufruire dei permessi previsti ex art. 10, essendo prevista, in caso di urgenza, “la fruizione di permessi per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario da recuperare nell’arco dello stesso mese”.

La Nota prot. n. 21029 sottolinea, inoltre, come previsto dal comma 4 dell’art. 1 del CCNQ 19.11.2019, che a tali dirigenti – nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – “è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’Amministrazione”.

Cumulo dei permessi ex art. 18

L’art. 18, comma terzo, del CCNQ 4.12.2017 prevede la possibilità di fruire dei permessi ex art. 10 in forma cumulata.

Tuttavia, la Nota in argomento ricorda che tale modalità di fruizione può essere prevista solo per il personale ATA ed i capi d’istituto, ossia per coloro che non devono garantire la continuità didattica.

Inoltre, il medesimo comma dispone che il cumulo dei permessi può essere diversamente modulato nella singola istituzione scolastica, previo accordo tra le parti, durante il periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa.

Comunicazioni sul Gedap: nulla cambia

La Nota, altresì, sottolinea che nulla è cambiato circa le modalità di invio delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Le amministrazioni, quindi, così come già previsto dall’art. 22, comma 1, del CCNQ 4.12.2017, potranno continuare ad inviare i suddetti dati attraverso il sito web GEDAP. Le comunicazioni dovranno essere inviate nell’immediato o, comunque, non oltre due giorni lavorativi successivi all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione.

Infine, il Ministero invita i Dirigenti scolastici, per il tramite delle OO.SS., a determinare il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU per l’espletamento del amndato “nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse”.

Tale “quota” annua, nonché la possibile ripartizione tra i componenti della RSU, è gestita in autonomia dalle stesse, chiaramente nel rispetto dei limiti loro attribuiti e delle norme ut supra richiamate.

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