Permessi per motivi personali o familiari: dirigente scolastico non può negarli. Condizioni

Il dirigente scolastico, se correttamente richiesti, non può negare i tre giorni di permesso per motivi personali e familiari.
Permessi motivi personali e familiari
Diritto non soggetto alla discrezionalità del DS
Così leggiamo nell’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto dal CCNL 2016/18 e per quanto non sarà previsto nell’Ipotesi di CCNL 2019/21 sottoscritto lo scorso 18 gennaio 2024
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
I giorni di permesso in esame dunque:
- sono tre
- sono fruibili per motivi personali e familiari
- sono documentati anche mediante autocertificazione
Dal tenore letterale della disposizione, in particolare laddove leggiamo “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda …”, è già evidente che i giorni non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico, che deve solo controllare la correttezza formale dell’istanza. Ciò è stato confermato da un orientamento dell’Aran, così come da varie sentenze:
– così ha scritto l’ARAN (parere del 02/02/2011):
- Nel merito del quesito formulato, a parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…..a domanda….) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”… La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione” , a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 cos/ come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
– così ha disposto il Giudice del lavoro di Terni nel 2001 : “…Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata comporta la concessione del permesso. All´interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si riferisce a motivi “personali” non specificando altro dato o contenuto.”
– più recentemente (nel 2011) si sono espressi alla stressa stregua il tribunale di Monza (sentenza n. 288/2011) e quello di Lagonegro (sentenza n. 309/2012), secondo cui la richiesta di permesso non è soggetta alla discrezionalità del dirigente scolastico, a condizione che la stessa (richiesta) sia motivata con documentazione o autocertificata da parte del personale. Nelle medesime sentenze, inoltre, si evidenzia che il dirigente non può correlare le esigenze scolastiche con i motivi personali o familiari, costituenti la ragione per cui il permesso è richiesto. Il dirigente attua solo un controllo formale riguardante la presentazione della domanda.
Che il permesso per motivi personali e familiari sia un diritto sottratto alla discrezionalità è evidente, così come si legge nel parere ARAN e nelle sentenze sopra menzionate, sentenze che a quanto detto dall’ARAN aggiungono il fatto che i permessi vanno concessi a prescindere dalle esigenze di lavoro.
Autocertificazione e motivi
I motivi alla base della richiesta di permesso possono essere documentati anche con autocertificazione. Inoltre, ai fini della fruizione del permesso in questione non sono previsti motivi né specifici né gravi, ma trattasi di situazioni soggettive per cui è il lavatore che individua le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini della fruizione del permesso, come ha scritto l’Aran in risposta ad un quesito in merito nella raccolta sistematica del mese di dicembre 2016:
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Richiesta
La richiesta va presentata con ragionevole anticipo, in modo da permettere alla scuola di organizzare le necessarie sostituzioni, tuttavia, in casi eccezionali e particolari, il permesso può essere fruito anche il giorno stesso in cui lo si comunica a scuola. In tal caso, è bene evidenziare il carattere di eccezionalità e/o urgenza della richiesta, oltre al motivo che ne sta alla base.
3 giorni di permesso anche ai docenti precari
Il CCNL 2019/21 prevede all’art. 35 comma 12
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). GUIDA
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)