Permessi per lutto: quanti sono, per chi e come fruirli, cumulabilità

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Il personale docente e ATA, sia di ruolo che non di ruolo, ha diritto a tre giorni di permesso in caso di lutto, ai sensi degli articoli 15 – comma 1 – e 19 – comma 9 – del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-2018.

Permessi per lutto: 3 giorni

I 3 giorni di permesso per l’evento luttuoso sono un diritto per il dipendente, per cui l’Amministrazione è tenuta a concederli a domanda.

I 3 giorni sono retribuiti e sono previsti per ogni evento luttuoso.

Permessi per lutto: per chi spettano

I tre giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado, ossia (come indicato dal prof. Paolo Pizzo):

  • coniuge;
  • parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
  • conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • il patrigno (o la matrigna) con figliastri risulta essere un affine di primo grado e, quindi, uno dei soggetti espressamente contemplati dalla disposizione contrattuale in argomento.

Permessi per lutto: domanda e documentazione

I permessi sono erogati a domanda, da presentare al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

Il predetto personale deve inoltre presentare la documentazione giustificativa dell’evento luttuoso. L’idonea documentazione, come leggiamo nel succitato articolo 15/1 del Contratto, può essere anche autocertificata.

Permessi per lutto: modalità fruizione

I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa.

Il Contratto non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni, tuttavia l’Aran ha così risposto in merito:

L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.

Per l’Aran, dunque, i giorni vanno fruiti non oltre un ragionevole lasso di tempo da quando si verifica l’evento luttuoso, quindi si può spostare si qualche giorno la decorrenza del permesso.

Permessi per lutto: cumulabilità con altri permessi

L’Aran, rispondendo ad un apposito quesito riguardante il personale di ruolo, ha così affermato:

I permessi retribuiti per lutto sono disciplinati a livello contrattuale dall’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 e sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri permessi retribuiti previsti dai commi 1,2,e 3 del medesimo art. 15.

I permessi per lutto, dunque, sono cumulabili con i permessi previsti per concorsi o esami, con il permesso per matrimonio e con i permessi per motivi personali e familiari (per tali ultimi permessi, relativamente al personale ATA, bisogna fare riferimento al nuovo CCNL 2016-18, che ha introdotto i permessi a ore non cumulabili con altre tipologie di permesso fruibili a ore, sostituendo l’articolo 15/2 solo per tale personale).

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