Permessi per concorsi o esami: quanti sono, come fruirli, personale di ruolo e non
Il personale docente e ATA di ruolo e non di ruolo ha diritto alla fruizione di 8 giorni di permesso per la partecipazione a concorsi o ad esami, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e 19, comma 7, del CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.
Permessi concorsi o esami docenti di ruolo
Il succitato articolo 15, comma 1, così dispone:
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche auto certificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
Alla luce del succitato articolo e degli orientamenti applicativi dell’Aran:
- il personale docente e ATA ha diritto a 8 giorni di permesso, durante l’anno scolastico, per partecipare come candidato a concorsi o ad esami.
- negli otto giorni sono compresi anche i giorni di viaggio per raggiungere la sede dell’esame o del concorso;
- tali giorni di permesso, per il personale a tempo indeterminato, sono interamente retribuiti, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non riducono le ferie;
- possono essere fruiti soltanto per le prove d’esame ma non per la preparazione alle stesse;
- possono essere fruiti per qualsiasi tipologia di concorso o esame, fermo restando che il dipendente produca idonea documentazione per giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione (per idonea documentazione si intende l’attestazione di partecipazione all’esame o al concorso, comprovante il giorno o i giorni di svolgimento degli stessi);
- possono essere fruiti anche se l’esame o la prova di concorso si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro;
- possono essere fruiti dal personale a tempo parziale, in proporzione alle giornate di lavoro settimanale previste (l’amministrazione individua i giorni di permesso spettanti a ciascun dipendente a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro di ciascuno di essi).
Permessi concorsi o esami docenti non di ruolo
Gli 8 giorni di permesso per il personale docente e ATA a tempo determinato sono disciplinati dall’articolo 19, comma 7, del CCNL 2007:
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio…
La differenza tra personale di ruolo e non di ruolo, dunque, riguarda gli aspetti economici e giuridici:
- per il personale a tempo determinato gli otto giorni non sono retribuiti e non sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Per il resto vale quanto detto per il personate a tempo indeterminato.