Permessi motivi personali e familiari, Aran: anche a docenti e ATA non di ruolo. Le condizioni

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Il personale docente e ATA a tempo determinato può fruire di permessi per motivi personali e familiari, come previsto dal CCNL 2006-2009, confermato dal CCNL 2016-18 per quanto in esso non previsto.

Quanti giorni

L’articolo 19, comma 7 del CCNL, prevede per i docenti e il personale ATA a tempo determinato quanto segue:

… Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2. 

L’articolo 15/2 disciplina i permessi per motivi personali personali e familiari per il personale di ruolo.

Il  personale supplente, dunque, può fruire di 6 giorni di permesso per motivi personali e familiari. Come per il personale di ruolo, il dirigente non può entrare nel merito, nel senso che non può decidere se la motivazione addotta sia valida o meno, ma deve controllare soltanto la correttezza formale della richiesta.

Il dipendente giustifica il permesso anche con autocertificazione.

I 6 giorni non sono retribuiti, per cui interrompono l’anzianità di servizio.

Aran

Sulla questione è intervenuta anche l’Aran, rispondendo ad un quesito specifico: “Il personale supplente docente e/o il personale ATA a tempo determinato può usufruire dei giorni di permesso per motivi personali/familiari?”

La risposta dell’Aran conferma la previsione contrattuale sopra riportata:

L’art. 19, comma 1, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, espressamente dispone che al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi. Sotto tale ultimo profilo, il comma 7 del citato art. 19 precisa che al personale docente ed ATA, ivi compreso quello di cui al comma 5 (docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica) sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.

Pertanto, conclude l’Agenzia, il personale docente e ATA a tempo determinato può fruire dei sei giorni di permesso non retribuito, nel limite massimo di 6 giorni per anno scolastico, per le medesime motivazioni di cui all’articolo 15, comma 2 del succitato CCNL.

Come il personale di ruolo, anche quello a tempo determinato dovrà fornire adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) in ordine alla motivazione personale o familiare.

L’Aran sottolinea, infine, che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

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