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Permessi matrimonio ATA supplenti: si può fruirne entro la durata della supplenza

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Permessi matrimonio personale scolastico a tempo determinato: quando spettano e in quale misura? Cosa dice il vigente Contratto? Per rispondere al quesito posto da una lettrice si riporta un recente parere dell’Aran sull’argomento.

Una lettrice chiede:

Buongiorno.
Ho, attualmente, un contratto come collaboratrice scolastica a tempo determinato. Questo contratto mi scade in data 31/08/23.
Sono appena entrata in prima fascia, con la domandina di qualche mese fa.

Vorrei gentilmente sapere se mi spetta il congedo matrimoniale qualora dovessi firmare nuovo contratto qualche giorno dopo la data del mio matrimonio.
Grazie se vorrete rispondermi.
Cordialmente,

Il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”- spiega l’Aran in un orientamento del 23 dicembre 2022.

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Pertanto, il docente deve usufruire del congedo matrimoniale all’interno del contratto a tempo determinato e l’evento matrimonio deve avvenire durante il contratto di lavoro.

Se si sposa il 2 settembre e il nuovo contratto parte dal 4 settembre, ad esempio, non ha diritto al congedo perché l’evento matrimonio avviene al di fuori del contratto.

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