Permessi Legge 104/92: per fruire dei 3 gg. al mese non rileva la presenza di altri familiari che possono occuparsi del disabile
di Paolo Pizzo – Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Anquap-CIDA, conferma le nostre interpretazioni: per fruire dei 3 gg. al mese non rileva la presenza di altri familiari che possono occuparsi del disabile.
di Paolo Pizzo – Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Anquap-CIDA, conferma le nostre interpretazioni: per fruire dei 3 gg. al mese non rileva la presenza di altri familiari che possono occuparsi del disabile.
Con nota prot. 37/0011688 del 26 giugno 2014 (interpello N. 19/2014) il ministero del lavoro afferma:
“L’ANQUAP e la CIDA hanno avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.
In particolare, gli istanti chiedono se l’estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre muovere dalla lettura dell’art. 33, comma 3, così come modificato dell’art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010. La disposizione prevede che “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.
Da quanto sopra si evince che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado.
Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.
Ciò in quanto, sotto un profilo ermeneutico, il Legislatore utilizza la disgiuntiva per indicare le condizioni che consentono l’estensione del diritto ai permessi al terzo grado di parentela o affinità (cfr. Dip. Funzione pubblica circ. n. 13/2010). Inoltre, una diversa interpretazione – cioè consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilità di assistere il disabile – finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.
Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata ESCLUSIVAMENTE la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, A NULLA RILEVANDO INVECE, IN QUANTO NON RICHIESTO, IL RISCONTRO DELLA PRESENZA NELL’AMBITO FAMILIARE DI PARENTI O AFFINI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO."
La risposta del Ministero del Lavoro ci fa molto piacere e non fa che confermare quanto abbiamo sempre sostenuto in materia e più volte ripetuto negli articoli pubblicati in home page e in tutte le risposte date nel servizio di consulenza.
In sintesi:
per avere diritto ai 3 gg. al mese per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità a nulla rileva, IN QUANTO NON RICHIESTO DALLA NORMA, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di altri parenti o affini che potrebbero occuparsi del disabile stesso.
Addirittura in questo caso specifico contemplato dal Ministero, una volta soddisfatto il requisito per cui il parente o affine di terzo grado può fruire dei permessi, ovvero qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti (precisando che ci si riferisce ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma), il fatto che siano presenti altri parenti o affini (in questo caso di I o II grado) che potenzialmente potrebbero occuparsi del disabile non limita il diritto a fruire dei permessi.
Viene quindi da sé ed è scontato e indiscutibile, visto che il principio è il medesimo, che quando a richiedere il permesso è un parente o affine entro il secondo grado (ovvero soggetti prioritariamente legittimati alla fruizione dei permessi SENZA ALCUN VINCOLO) questi NON DEVE DIMOSTRARE CHE EVENTUALI ALTRI PARENTI NON POSSANO ASSISTERE IL DISABILE.
Perché? Semplice: NON È RICHIESTO DALLA NORMA.
Ricordiamo che in base alla legge:
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
Pertanto, se a richiedere il permesso è per esempio un affine di I grado (es. la nuora che assiste la suocera) questi non deve dimostrare che eventuali altri parenti (es. di I grado) non possano assistere il disabile.
La scuola non può infatti derogare una legge richiedendo delle autocertificazioni che attestino la non possibilità degli altri familiari ad occuparsi del disabile. Tale fattispecie non è infatti contemplata dalla norma (ricordiamo che stiamo parlando del diritto ai 3 gg. al mese e non delle precedenze in relazione alle operazioni di mobilità o delle graduatorie interne di istituto).
Se invece è un parente o affine di terzo grado a richiedere i permessi?
In questo caso se è lecito da parte della scuola richiedere un’attestazione da cui si evinca chiaramente che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla legge (genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti), non è invece lecito neanche in questo caso, una volta stabilito che è legittimo fruire dei permessi, richiedere delle autocertificazioni degli altri parenti o affini entro il II grado che attestino la non possibilità ad occuparsi del disabile.
Chiediamo quindi ai Dirigenti di richiedere ai dipendenti solo ciò che prevede la legge; ai dipendenti della scuola di respingere qualsiasi invito da parte del Dirigente di integrare la documentazione già presentata con le relative autocertificazioni degli altri eventuali parenti o affini del disabile atte a dimostrare che non possono occuparsene.
Giova infatti ricordare che la nuova normativa (legge 183/2010 e D.Lvo 119/2011) introduce il concetto di “referente unico” ovvero di unico soggetto che si occupa del disabile. Né nella legge né nelle circolari esplicative della FP è indicato uno “scorrimento” di parentela oppure la necessità di motivare il perché gli altri parenti non possano assistere il disabile (salvo quanto ovviamente previsto per i parenti o affini di III grado).
Pertanto, una volta stabilita la legittimità a fruire dei permessi, le autocertificazioni degli altri parenti e affini che attestino la non possibilità di occuparsi del disabile non dovranno essere in nessun caso richieste dal Dirigente e né tanto meno presentate dal dipendente.
I nostri articoli in cui anticipiamo la risposta del Ministero del Lavoro e in cui richiamiamo gli identici pareri già espressi dall’INPS e dalla Corte di Cassazione.
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/25/permessi-legge-10492-e-parenti-di-terzo-grado/