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Permessi Legge 104 docenti: come si conteggiano, non valgono per i 180 di servizio nell’anno di prova

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I giorni festivi e non lavorativi, ricadenti tra le giornate di permesso di cui alla legge 104/92, non vanno ricompresi nel computo.

Permessi 104/92

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, come in ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2022, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto a fruire mensilmente di tre giorni di permesso per assistere un soggetto con grave disabilità, che non sia ricoverato a tempo pieno.

I tre giorni spettano al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto nonché a parenti o affini entro il secondo grado. Inoltre, in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto all’assistenza e quindi i giorni di permesso sono riconosciuti a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

A seguito dell’abolizione della figura del referente unico (operata dal summenzionato D.lgs. 105/22), inoltre, i giorni di permesso in parola possono essere fruiti alternativamente da più soggetti tra quelli aventi diritto, fermo restando il limite dei tre giorni mensili.

Giorni festivi e non lavorativi

Qualora un docente fruisca dei giorni di permesso succitati e tra gli stessi ricadano, ad esempio, il sabato (giornata non lavorativa, perché la scuola adotta la settimana corta) e la domenica, queste ultime giornate non possono computarsi tra i giorni di permesso, come invece accade per la malattia o il congedo parentale.

I permessi in esame, infatti, si configurano come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese, come indicato anche dall’ARAN con apposito parere:

Va, tuttavia, precisato che i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno – come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso.

Approfondisci leggendo su Orizzonte Scuola PLUS: 3 giorni di permesso legge 104/92 a cavallo di due settimane: si computano i sabati e le domeniche?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una insegnante neo assunta e sto svolgendo l’anno di prova.  Volevo chiedere una informazione. Ho la L 104 che mi dà il diritto a tre giorni al mese, complessivamente ad oggi, dall’inizio della nomina ad oggi, ho preso quindici giorni. La mia domanda è: devo recuperare, il sabato e la domenica come si contano, se prendo il venerdì e ritorno il mercoledì in servizio sono coperta o no? Grazie mille e attendo sue notizie

Come sembra dal quesito, la scuola delle lettrice adotta la settimana corta e la stessa intende fruire dei giorni di permesso in esame nelle giornate di venerdì, lunedì e martedì. Se così è, come detto sopra, i giorni di sabato e domenica ricadenti tra le giornate di permesso di cui alla legge 104 non vanno computate tra queste ultime. Pertanto, la nostra lettrice potrà fruire dei tre giorni di permesso nelle giornate di venerdì, lunedì e mercoledì e non dovrà recuperare nulla [evidenziamo che si tratta di 3 giorni di permesso mensile (se fruiti solo dalla stessa)].

E’ chiaro che i giorni di permesso in esame, non essendo la lettrice in servizio, non le saranno computati nei 180 giorni di effettivo servizio (di cui almeno 120 di attività didattiche), cui è subordinato il superamento dell’anno di prova. Dal computo, infatti, sono esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti, eccetto il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza che va invece considerato nel calcolo dei suddetti giorni (art. 3 DM 226/22).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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