Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Permessi legge 104 docente con disabilità personale: solo se in situazione di gravità

WhatsApp
Telegram

I permessi del personale docente a tempo indeterminato sono disciplinati dal CCNL 2007, tuttora in vigore per quanto non previsto nei successivi contratti. Permessi 104/92 docente con disabilità personale.

Vigenza precedenti contratti

Il CCNL attualmente vigente è quello 2019/21, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, tuttavia, per quanto in esso non espressamente previsto, restano in vigore i precedenti contratti. Così, infatti, leggiamo, nell’art. 1/16 del citato CCNL 2019/21:

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

Permessi personale di ruolo

I permessi di cui può fruire il personale docente di ruolo sono disciplinati dall’art. 15 del CCNL 2007, articolo che non è stato abrogato ovvero modificato né dal CCNL 2016/18 né dal CCNL 2019/21.

Come già scritto in un nostro recente articolo, sono questi i permessi di cui può fruire il personale docente a tempo indeterminato (l’articolo ricorda anche di quali permessi può fruire il personale a tempo determinato):

  • 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, documentabili anche con autocertificazione;
  • 8 giorni di permesso retribuito per concorsi o esami, inclusi i giorni necessari per i viaggi;
  • 3 giorni di permesso retribuito per lutto, anche non consecutivi, in caso di perdita del coniuge, parenti fino al secondo grado, convivente o affini di primo grado;
  • 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio, tra una settimana prima e due mesi dopo l’evento.

Permessi legge 104

L’articolo 15, comma 7, del CCNL 2007 dispone che il lavoratore ha inoltre diritto, ricorrendone le condizioni, a fruire di altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Quanto ai permessi di cui alla legge 104/92, il comma 6 del suddetto articolo 15 li prevede espressamente:

I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

In vista del quesito cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sui permessi spettanti ai lavoratori con disabilità personale.

Permessi docenti con disabilità personale

I permessi in questione sono previsti e disciplinati dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92 (e successive modificazioni):

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Dunque, i permessi:

sono previsti solo per i soggetti con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/92);

possono essere fruiti a ore (comma 2 sopra richiamato e da noi sottolineato) oppure in alternativa in giorni (comma 3 sopra richiamato e da noi sottolineato):

  • fruizione in ore: è possibile fruire sino a due ore di permesso retribuito giornaliero (due ore al giorno in caso di orario giornaliero pari o superiore a 6 ore; un’ora al giorno in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore);
  • fruizione in giorni: è possibile fruire di tre giorni di permesso retribuiti mensili.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di una scuola secondaria di secondo grado, vorrei sapere cortesemente, qualora fosse possibile, alcune informazioni circa la legge 104. Praticamente fino a poco fa, ho usufruito dei tre giorni di permesso (legge 104) al mese, avendo un articolo 3 comma 3. Dopodiché da poco sono passato fortunatamente all’articolo 3 comma 1. Volevo sapere cortesemente: ho sempre diritto ai tre giorni di permesso (legge 104) al mese? Anticipate grazie e cordiali saluti.

La risposta è negativa: no, il nostro lettore non potrà più fruire dei permessi di cui alla legge 104/92. Tali permessi, infatti, come sopra illustrato, possono essere fruiti solo personale con grave disabilità.

Per approfondire leggi su Orizzonte Scuola PLUS  “Handicap grave personale legge 104/1992: 3 giorni di permesso o riduzione oraria giornaliera“- Scopri tutte le opzioni di abbonamento

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine