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Permessi docenti per lutto, si ha diritto a tre giorni ad anno scolastico per ogni evento

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Personale docente e ATA ha diritto ai permessi per lutto. Ciò vale sia per i lavoratori di ruolo sia per i supplenti. I permessi per lutto sono interamente retribuiti anche per questi ultimi e di conseguenza utili ad ogni effetto. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico.

Un lettore chiede:

Buongiorno, sono un insegnante attualmente su supplenza fino a giugno per A040. Ho perso mia madre alcune settimane fa e ho chiesto alla scuola tre giorni di permesso per lutto. Mi sapete dire se posso chiedere altri giorni in caso di altro lutto in famiglia? Purtroppo anche mio padre versa in gravi condizioni. Ringrazio e saluto cordialmente

I giorni sono 3 per evento, anche non continuativi, ad anno scolastico per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

I permessi retribuiti sono 3 ad anno scolastico e si intendono per “ogni evento” luttuoso.

Il diritto non è quindi da intendere come “3 giorni complessivi ad anno scolastico”, ma tali giorni sono invece utilizzabili in relazione a ciascun episodio luttuoso che si può verificare durante lo stesso anno scolastico prescindendo da qualsiasi limite temporale tra un decesso e l’altro.

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