Permessi retribuiti diritto studio 2025 docenti e ATA: a ore oppure a giorni. Criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali]

I permessi retribuiti per diritto allo studio sono previsti e disciplinati dal CCNL 19/21, che rinvia ai contratti regionali per i criteri e le modalità di fruizione dei medesimi.
Permessi diritto studio: CCNL 19/21
Stando alle disposizioni di cui all’articolo 37 del CCNL 2019/21:
– al personale docente e ATA sono riconosciuti permessi retribuiti per diritto allo studio, per un massimo di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare;
– gli aventi diritto ai permessi non possono superare il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore), in ogni provincia;
– il contingente spettanti alle varie regioni è ripartito dal MIM;
– i permessi sono concessi per:
- la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
- per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
In generale i permessi non spettano per l’attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.
– i criteri di priorità per la concessione dei permessi, nel caso in cui il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, sono definiti in sede di contrattazione regionale, fermo restando che si debba dare la precedenza, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari; nel 2025, in alcune province, si è avuto un surplus di domande per cui si è reso necessario stabilire dei criteri di fruizione.
– esclusi i casi di eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, il personale che fruisce dei permessi in parola ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale;
– il personale che fruisce dei permessi in questione deve presentare all’istituzione scolastica di servizio idonea certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In caso contrario, ossia di mancata presentazione della predetta certificazione, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme corrisposte. Quindi, la certificazione attestante la frequenza nonché lo svolgimento degli esami va presentata subito dopo i medesimi o comunque entro il termine fissato dalla scuola;
– i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti in sede di contrattazione regionale.
Fruizione a giorni o a ore?
I permessi per diritto allo studio sono fruibili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.
Si può usufruire dei permessi per
- frequentare le lezioni
- partecipare ad attività didattiche (tra cui il tirocinio, nei percorsi che lo prevedono)
- sostenere gli esami
Come detto sopra, i criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione regionale, per cui gli interessati devono leggere i CIR (ossia Contratti Integrativi Regionali) sottoscritti tra USR e OOSS della Regione di riferimento.
In linea generale, come si può leggere in diversi CIR, i permessi in esame possono essere fruiti:
- utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
- utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
Alle due modalità succitate – in altri CIR – se ne aggiunge una terza:
- cumulo dei permessi giornalieri.
Contratti integrativi regionali
Abruzzo –
Basilicata 2024 – 2026 – integrazione –
Lazio – integrazione –
Sardegna –
Veneto –
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Come funzionano le ore di permesso studio? Ho fatto richiesta per le ore di permesso studio per sostenere il tirocinio del TFA, e mi sono state concesse 97 ore. Come funziona ora? Se in una giornata ho, per esempio, 4 ore d lezione a scuola, posso fare richiesta di quattro ore oppure posso richiedere solo la metà delle ore? Inoltre io ho un ora di allattamento al giorno, come funziona in quel caso? Ci sono giorni che ho solo due ore di lezione, e togliendo un ora di allattamento diventa una sola ora. Posso chiedere un ora di permesso studio in quella giornata?
Come detto sopra, la modalità di fruizione dei permessi per diritto allo studio sono stabilite dai Contratti Integrativi Regionali, per cui la nostra lettrice dovrà verificare le citate modalità nel CIR relativo all’USR della Regione in cui presta servizio.
Ad ogni modo, in linea generale, possiamo affermare quanto segue:
- è prevista la fruizione dei permessi in parola per l’intero orario giornaliero di servizio oppure solo per parte dello stesso; pertanto, la lettrice potrà optare per l’una o l’altra modalità di fruizione (ossia a giorni oppure a ore); potrà inoltre fruire nella stessa giornata dell’ora di riposo per allattamento e di quella di permesso per diritto allo studio;
- non è previsto quanto afferma, ossia che il permesso vada fruito per metà dell’orario giornaliero;
- la stessa deve comunicare (sia che il CIR lo preveda – come generalmente accade – sia che non lo preveda) con congruo anticipo i giorni in cui si intende fruire del permesso (sia esso per l’intero orario giornaliero sia esso per parte dello stesso), in modo da permettere al dirigente scolastico di provvedere alla sostituzione;
- la lettrice deve attestare, tramite certificazione, la frequenza del corso (e dell’esame sostenuto) subito dopo la medesima o comunque entro i i termini fissati dal CIR.
Detto ciò, ribadiamo alla lettrice di leggere il contratto regionale di riferimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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