Permessi diritto allo studio con scadenza 15 novembre e percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: è possibile presentare domanda?

C’è attesa per l’avvio dei percorsi abilitanti che però, secondo le ultime indiscrezioni, è più probabile possano partire a gennaio 2024. Questo significa che per il momento non è possibile chiedere il permesso per diritto allo studio dato che la domanda scade il 15 novembre.
Come spiegato in un altro articolo, i corsi universitari per l’acquisizione dei 60 crediti necessari per gli insegnanti di scuole medie e superiori dovrebbero partire a gennaio 2024.
Infatti, gli atenei hanno tempo fino al 10 novembre per presentare le domande di accreditamento iniziale.
La procedura di accreditamento è strutturata in fasi ben definite:
- Verifica dell’ammissibilità: Entro 10 giorni dalla richiesta, il MUR verifica l’ammissibilità delle istituzioni in ordine ai requisiti stabiliti (quindi 20 novembre)
- Parere dell’ANVUR: Entro il termine di 40 giorni, l’ANVUR esprime un parere motivato sull’idoneità dei centri multidisciplinari (fine dicembre)
- Decreto di accreditamento: Viene adottato entro i 10 giorni successivi al parere dell’ANVUR.
Una volta ottenuto l’accreditamento, le istituzioni saranno autorizzate ad attivare e organizzare i corsi di studio.
Pertanto, una stima più realistica potrebbe suggerire che i percorsi non possano partire prima di gennaio 2024.
I candidati speravano di usufruire dei permessi per diritto allo studio
Il problema che si pongono molti interessati, sia docenti di ruolo che precari, è che entro il 15 novembre (addirittura prima in qualche regione), come ogni anno, scade la domanda per richiedere il permesso di diritto allo studio e tale permesso di 150 ore massime, sarebbe molto utile proprio per chi intende frequentare il percorso abilitante.
Al momento, però, non essendo possibile l’iscrizione ad un corso, questi insegnanti non potranno fare richiesta delle 150 ore annue per il diritto allo studio.
E’ possibile iscriversi con riserva, in attesa dell’attivazione del percorso?
La risposta in linea generale è negativa anche se l’ufficio Scolastico di Torino scrive
“Coloro che alla data del 15 novembre 2023 non abbiano ancora concluso le prove selettive o perfezionato l’iscrizione per la partecipazione ai corsi CLIL, ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, ai percorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione per il sostegno dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 15 novembre 2023, compilando l’apposita sezione “ISTANZA CON RISERVA” dichiarando la sede
Universitaria e la tipologia di corso.”
Anche l’Ufficio Scolastico di Vercelli permette l’iscrizione con riserva per corsi ancora non attivati.
Una indicazione un po’ aleatoria dal momento che formalmente non è ancora possibile conoscere neanche quale Università erogherà il corso ma è importante riportarla.
Indicazioni positive provengono invece da USR Toscana. Leggi l’integrazione al Contratto.
Inoltre non è escluso che, come accade per il TFA sostegno, gli Uffici Scolastici Regionali, proprio per venire incontro ai tantissimi docenti interessati, possano riaprire le istanze in un momento diverso da quello stabilito, ovvero il 15 novembre.
Dunque, il consiglio che diamo a tutti è quello di controllare con una certa frequenza, i siti degli Uffici Scolastici Regionali e verificare se si procederà ad una riapertura dei termini per i permessi per il diritto allo studio o se dovessero esserci novità entro il 15 novembre stesso.
N.B. Se in qualche regione fosse possibile l’iscrizione con riserva vi chiediamo di comunicarlo a [email protected]
Permessi diritto allo studio
L’anno di riferimento per il permesso è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).
Chi può presentare la domanda
- personale docente ed educativo
- personale Ata
- personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale). Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.
Per avere un quadro dettagliato sui permessi per il diritto allo studio vi consigliamo di consultare la GUIDA DI ORIZZONTE SCUOLA