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Permessi brevi per docenti ed ATA: come funzionano? La scheda

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L’articolo 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 conferma che le disposizioni dei contratti collettivi precedenti rimangono in vigore per quanto non modificato o sostituito, purché compatibili con la normativa vigente e con i limiti previsti dal decreto legislativo n. 165/2001. Tale principio vale per tutto il personale scolastico, sia docente che ATA.

Permessi orari per esigenze personali

Definizione e condizioni generali

L’articolo 16 del CCNL 2006-2009 riconosce ai dipendenti, compresi i lavoratori a tempo determinato, la possibilità di usufruire di permessi orari per esigenze personali. Tali permessi consentono un’assenza di breve durata dal servizio, per soddisfare bisogni individuali senza interrompere l’intera giornata lavorativa.

Limiti temporali

I permessi orari:

  • non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero;
  • per i docenti, sono riferiti all’unità minima dell’ora di lezione e non devono eccedere le due ore giornaliere.

Durata massima annuale

Per il personale docente

  • scuola secondaria di I e II grado: fino a 18 ore annue;
  • scuola primaria: fino a 24 ore annue;
  • scuola dell’infanzia: fino a 25 ore annue.

La richiesta è subordinata al numero di ore di lezione nella giornata.

Per il personale ATA

  • fino a 36 ore per anno scolastico;
  • il limite giornaliero non deve superare la metà dell’orario individuale.

Motivazioni ammissibili

Le esigenze personali non devono essere giustificate da condizioni particolari. La Corte dei Conti ha chiarito che esse possono riguardare qualunque aspetto connesso al benessere del lavoratore, purché rispettino i limiti normativi.

Ruolo e discrezionalità del dirigente

Valutazione della richiesta

Il permesso orario non costituisce un diritto soggettivo pieno. Il dirigente valuta la richiesta in funzione delle esigenze organizzative. Non prende in considerazione la natura delle motivazioni, ma esamina la compatibilità dell’assenza con il regolare svolgimento del servizio.

Personale docente

Il permesso può essere concesso solo se è garantita la copertura della classe da parte di altri insegnanti già in servizio, anche con ore eccedenti. Non è consentita la nomina di supplenti per la sostituzione.

Personale ATA

Il dirigente può acquisire il parere del DSGA. In caso di diniego, è tenuto a motivare per iscritto la decisione, specificando le esigenze di servizio.

Recupero delle ore non lavorate

Il recupero deve avvenire entro due mesi lavorativi dalla fruizione del permesso.

Modalità per il personale docente

Il recupero avviene mediante:

  • supplenze;
  • interventi didattici integrativi, prioritariamente nella classe di assegnazione.

Modalità per il personale ATA

Il recupero può essere concordato con il DSGA e deve avvenire nei giorni ordinari di lavoro.

Trattenuta retributiva in caso di mancato recupero

Criteri di applicazione

Se il recupero non viene effettuato, si applica una decurtazione proporzionale della retribuzione, riferita all’orario non lavorato.

  • si calcola sull’orario lordo;
  • non si applica se la mancata prestazione è dovuta a cause oggettive (es. malattia).

Permessi brevi e attività collegiali

Limiti di applicazione

Il CCNL non prevede espressamente la fruizione di permessi brevi durante le attività collegiali. Queste, ai sensi dell’art. 29 del contratto del 2007, rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento e non sono assimilabili a ore di lezione.

Possibili alternative

In caso di assenza a tali attività, il personale docente può ricorrere a:

  • permessi retribuiti di cui all’art. 15 con autocertificazione;
  • certificati medici (solo a fini giustificativi, non per malattia);
  • attività organizzative definite all’art. 28 del CCNL 2016-2018, secondo le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 107/2015.

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