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Permessi brevi docenti supplenti e di ruolo: non sempre vengono concessi, il dirigente valuta le esigenze di servizio

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L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il docente, anche supplente, possa usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. I permessi orari premettono di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo (per una o poche ore) l’attività lavorativa giornaliera.

Una lettrice chiede:

Gentilissima redazione di Orizzonte Scuola, sono a chiedervi informazioni sui permessi brevi per gli insegnanti supplenti. Il dirigente scolastico può rifiutarsi di concedermi un permesso di qualche ora?  Grazie, vi saluto cordialmente

Sì, può succedere che il dirigente scolastico non conceda il permesso al dipendente. Infatti, il dirigente deve valutare l’eventuale fruizione del permesso con le esigenze di servizio. Il permesso breve non si configura come un diritto del dipendente in quanto spetta sempre al dirigente valutare se concederlo o meno ed è sempre subordinato alle esigenze di servizio.

La valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi eventualmente addotti dal dipendente, ma in via assolutamente prioritaria sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola.

In altre parole, vengono prima le esigenze di servizio che i motivi che spingono il lavoratore a chiedere il permesso.

Ricordiamo alla lettrice il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:

  • I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

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