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Permessi brevi docenti: possibili anche a maggio e giugno. Parliamo del recupero

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Permessi brevi docenti: diritti, obblighi e conseguenze del mancato recupero. I permessi brevi retribuiti del personale docente sono regolati dall’art. 16 del CCNL 2006/09. Questi, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere utilizzati fino alla metà dell’orario giornaliero e comunque non oltre le due ore. Durante l’anno, è possibile usufruire di tante ore di permesso nella misura di quelle previste dall’orario settimanale di insegnamento (art. 16 c. 2). In tutte queste ipotesi, il docente è tenuto a recuperare. Ma cosa accadrebbe se, esaurito l’anno scolastico, il recupero non dovesse avvenire?

Il CCNL 2006/09: il permesso è attribuito a domanda

Art. 16 c. 1 Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Come si evince dal dettato del contratto collettivo, tutti i docenti possono richiedere tali permessi, indipendentemente se trattasi di insegnante di ruolo o supplente.

Questi sono attribuiti per esigenze personali: nulla è disposto in tal senso. Pertanto, le motivazioni per richiedere un permesso possono essere abbastanza variegate, sebbene il buon senso imponga che siano sempre valide e urgenti.

Inoltre, va sottolineato che il permesso è attribuito a domanda. Il Dirigente Scolastico, infatti, non può sindacare sulla motivazione della richiesta (non essendo catalogate le esigenze personali di cui sopra), ma può rifiutare il permesso ove questo incida negativamente sul buon funzionamento e sull’organizzazione della scuola. Il classico esempio è quello per cui non sia possibile sostituire il docente o che la classe resti scoperta: in tali casi, può esserci un diniego.

Ciò è previsto dal medesimo riferimento del CCNL (comma 5): per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Le richieste di permesso devono riferirsi ad unità minime che siano orarie di lezione. Ciò al fine di evitare fraintendimenti negli istituti in cui, motivatamente, le unità orarie di lezione siano leggermente inferiori a 60 minuti, tipicamente 50 o 55 minuti, molto spesso dovute a problemi di trasporto in alcune zone. Non possono essere richiesti permessi di frazioni orarie.

Tempi e modalità di recupero

Sempre il CCNL stabilisce, al comma 3, che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Dunque, dal giorno in cui è richiesto un permesso orario, vi sono due mesi di tempo per poter recuperare.

Questo dovrà avvenire in via prioritaria con supplenze o interventi didattici integrativi, dando precedenza alla classe in cui avrebbe dovuto prestare servizio il docente nelle ore in cui è stato richiesto il permesso.

La ratio di tale previsione, abbastanza intuitiva, è quella di consentire agli studenti che non hanno usufruito di un’ora di lezione da parte del proprio docente di recuperare, evitando penalizzazioni.

Nei casi in cui questo non fosse possibile, l’insegnante potrà effettuare le sue attività in altre classi, in relazione alle esigenze dell’istituto.

In caso di mancato recupero, cosa accade?

Art. 16 c. 4 CCNL 2006/09 – Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Il contratto collettivo prevede una trattenuta nell’ipotesi di mancato recupero per fatto imputabile al dipendente. Questo implica che le ore di lavoro non sono state recuperate a causa di responsabilità dirette del docente.

A titolo esemplificativo, queste possono essere le situazioni in cui si può verificare tale condizione:

  • rifiuto ingiustificato di recuperare le ore assegnate o programmate dalla scuola;
  • assenza ingiustificata nelle ore e/o nei giorni fissati per il recupero;
  • mancata disponibilità a concordare una data per il recupero. In quest’ultimo caso, è necessario che siano giunte delle proposte dalla dirigenza e che il docente non abbia mai fornito il suo accordo per nessuna di esse;
  • comportamento ostruzionistico: rinviare sistematicamente le proposte di recupero fino alla scadenza dei due mesi di tempo previsti;

Sostanzialmente, da questo elenco che ovviamente non può essere esaustivo, la trattenuta retributiva opera in tutti quei casi in cui il recupero non è stato effettuato a causa di condotte, volontarie o negligenti, da parte dell’insegnante.

Quali sono invece i casi in cui il mancato recupero non è imputabile al docente?

Fermo quanto esposto, è evidente che la trattenuta non venga applicata quando il mancato recupero non può essere ricondotto al docente stesso, ma ad altre cause. Di seguito un ventaglio delle possibili casistiche:

  • malattia certificata, se essa copre tutto il periodo previsto per il recupero;
  • cause di forza maggiore (chiusure eccezionali della scuola, sospensione delle attività);
  • mancata proposta da parte della dirigenza per il recupero, pur essendo il docente pienamente disponibile;
  • ritardi nelle comunicazioni da parte della dirigenza: il recupero va infatti comunicato con un certo anticipo, da stabilire a livello di istituto.

In caso contrario, una richiesta effettuata, ad esempio, il giorno stesso, può essere legittimamente rifiutata in quanto non è stato garantito un minimo preavviso per permettere al docente di recuperare correttamente il permesso.

In tutte queste situazioni, è evidente che il mancato recupero non possa essere addebitato al docente, il quale non potrà subire alcuna ricaduta economica.

Richiesta di permesso orario a ridosso del termine delle lezioni

Ci sono poi dei casi estremi legati ai permessi orari richiesti in prossimità della fine delle lezioni. Può accadere, infatti, che un’esigenza personale da parte dell’insegnante cada nei mesi di maggio/giugno. Ipotizzando la concessione del permesso orario, è evidente che i margini per un recupero siano abbastanza risicati.

Questa situazione rientra nelle casistiche assimilabili ai fatti non imputabili al docente? Sì, in quanto non è di certo attribuibile ad una condotta negligente. Infatti, il motivo personale può venire a crearsi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Se questo coincide in prossimità della fine delle lezioni, è chiaro che le difficoltà di recuperare nei tempi corretti possano aumentare. Pertanto, non può mai essere prevista alcuna trattenuta in situazioni simili

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