Permessi ATA per visite mediche: è possibile il frazionamento inferiore all’ora
Il personale ATA può usufruire di permessi annuali fino a un massimo di 18 ore per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Tali permessi possono essere suddivisi in frazioni e utilizzati anche per periodi inferiori all’ora. Questa possibilità è stata confermata dall’Aran in risposta a una richiesta di chiarimento da parte di un istituto scolastico.
Articolo 69 del CCNL 2019-21: durata e modalità di fruizione
Secondo l’art. 69 del CCNL 2019-21, non esistono limitazioni sulla durata minima dei permessi per espletare visite o esami. Il dipendente può quindi usufruire del tempo necessario per svolgere la visita, comprensivo dei tempi di andata e ritorno dal luogo di lavoro. Ad esempio, se un dipendente utilizza 37 minuti di permesso, questa frazione verrà dedotta esattamente dalle 18 ore disponibili.
Regime dei permessi e compatibilità con altri permessi
I permessi per visite mediche sono equiparati alle assenze per malattia per quanto riguarda il computo del periodo di comporto e sono soggetti allo stesso regime economico. Questi permessi non possono essere utilizzati nello stesso giorno in cui si fruiscono altre tipologie di permessi orari, con l’eccezione dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dai congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001. Inoltre, non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze nei primi 10 giorni di malattia.
Procedura per la richiesta di permessi
Per richiedere i permessi, è necessario presentare una domanda con un preavviso di almeno tre giorni. Tuttavia, in situazioni di urgenza comprovata, la domanda può essere presentata entro le 24 ore precedenti o comunque prima dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende usufruire del permesso.
Giustificazione dell’assenza
L’assenza deve essere giustificata con un’attestazione, che indichi anche l’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha effettuato la visita. Tale attestazione può essere inviata all’amministrazione direttamente dal lavoratore o tramite trasmissione telematica da parte del medico o della struttura.