Permessi ATA 18 ore annue per visite mediche e terapie: se ne può fruire anche per frazioni inferiori all’ora. Risponde l’Aran
I permessi che il personale ATA può richiedere nel limite delle 18 ore annue per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere frazionati e se ne può fruire anche per un tempo inferiore all’ora. Lo dice l’Aran rispondendo a un istituto scolastico che chiedeva se fosse possibile procedere alla fruizione dei permessi per periodi inferiori alla singola ora di permesso.
L’art. 69 del CCNL 2019-21 non pone limiti per quanto riguarda la durata dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, per cui il dipendente – scrive l’Aran – può fruirne secondo l’arco temporale necessario a compiere la visita specialistica o l’esame diagnostico per i relativi periodi di andata e ritorno da e verso la sede di lavoro.
Conseguentemente, nell’ipotesi di fruizione del permesso ad esempio per soli 37 minuti, ai fini dell’incidenza sul contingente annuo di 18 ore, dovrà essere computata esattamente la frazione oraria utilizzata.
L’art. 69 del CCNL
I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
I permessi orari:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Permessi a domanda
Per fruire dei permessi è necessario presentare domanda con preavviso di almeno tre giorni.
Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
L’assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
L’attestazione viene inviata all’amministrazione direttamente dal lavoratore oppure direttamente per via telematica dal medico o dalla struttura.