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Permessi ATA: 18 ore all’anno anche per visite specialistiche. Spettano ai supplenti

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Il personale ATA ha diritto a 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Si distingue tra le assenze riconducibili alla nozione di “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e le ulteriori casistiche caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia (commi 11, 12 e 14).

Un lettore scrive

Buongiorno, vorrei chiedervi un’info. Anche i supplenti cs hanno diritto alle 18 ore di permesso per le visite? Potete dirmi se sono comprese le visite specialistiche e cosa devo fare? Grazie mille

L’art. 33 del CCNL 2016-18 prevede per il personale ATA 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Ciò è previsto anche per il personale supplente a tempo determinato. In altre parole, sono previste 18 ore di permesso per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria.

La richiesta di fruizione delle ore va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità per cui la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

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