Permessi, Anief: previsti anche i 6 giorni di “ferie come permessi” per i docenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno
Il personale docente con contratto al 31 agosto e 30 giugno 2024 usufruisce di tre giorni di permesso retribuito per ogni anno scolastico. Alla pari dei colleghi di ruolo. Sono previsti anche i 6 giorni di ferie durante le attività didattiche da fruire per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei 3 giorni?
La risposta del sindacato ANIEF
Non sussiste nel CCNL 2019/2021 alcuna disposizione che escluda il personale con contratto TD al 30 giugno o al 31 agosto dalla possibilità di fruire dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità previste per i permessi personali o familiari.
Il nuovo contratto di comparto ha abrogato l’art. 19 “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) del CCNL Scuola 2007, adesso sostituito dall’art. 35 del CCNL 2019/2021. La nuova formulazione, come è noto, introduce i tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari per il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e fino al 31 agosto (comma 12).
Resta, invece, confermato (comma 1) che “Al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.
Leggendo integralmente l’art. 35 del CCNL 2019/2021, è palmare che nessun comma escluda il personale docente con contratto a tempo determinato dalla fruizione dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità previste per i suddetti permessi personali (pertanto mediante autocertificazione dei motivi e senza obbligo di trovare il sostituto).
Il citato comma 1, infatti, parla non a caso di disposizioni “stabilite dal CCNL”, senza quindi specificare che il riferimento sia solo al contratto 2019/2021 ma comprendendo evidentemente anche tutte le norme dei precedenti contratti non espressamente abrogati e, pertanto, da considerare ancora vigenti in virtù del principio di ultrattività (richiamato dall’art. 1 comma 16 del CCNL 2019/2021).
Tra le disposizioni ancora vigenti, evidenziamo, c’è sempre l’art. 15 del CCNL Scuola 2007 che, al comma 2 afferma: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Da notare che anche l’art. 13 (compreso il comma 9 dello stesso) è tra le norme del vecchio contratto del 2007 ancora vigenti; solo il comma 15 – che in ogni caso si occupa di un altro aspetto delle ferie – è stato modificato (si veda l’art. 38 del nuovo contratto).
Poiché l’art. 35 del nuovo contratto conferma l’applicabilità anche al personale TD delle disposizioni in materia di ferie previste per il personale in ruolo e considerato che sul punto permane vigente quanto previsto dalla norma contrattuale del 2007, è del tutto evidente, per ANIEF, come non sussista nel CCNL 2019/2021 alcuna disposizione che escluda il personale con contratto TD al 30 giugno o al 31 agosto dalla possibilità di fruire dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità previste per i permessi personali o familiari.
In concreto
Chiediamo ai nostri lettori di comunicare a [email protected] se hanno avuto modo difficoltà nella fruizione dei giorni di permesso.
ARAN: indicazioni per fruire dei permessi nel 2023/24
L’Aran ha chiarito che i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, introdotti dal CCNL 2019/21 spettano per intero al personale docente e ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2024, anche se la decorrenza è dal 19 gennaio 2024 e possibilmente il personale aveva già fruito nel corso dello stesso anno scolastico di altri permessi non retribuiti.
Dunque, il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compreso il docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Guida alla compilazione della domanda: modalità e tempi
Sono attribuiti e non concessi, come si presenta la domanda, l’autocertificazione [GUIDA]