Permessi, 3 giorni retribuiti anche per i precari. Sono attribuiti e non concessi, come si presenta la domanda, l’autocertificazione [GUIDA]

Permessi, la firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca ha reso immediatamente fruibili i 3 giorni per motivi personali o familiari, anche per il personale docente o ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno. Una novità assoluta, che non modifica però tutte le altre indicazioni valide finora per il personale a tempo indeterminato.
Il CCNL 2019/21 prevede all’art. 35 comma 12
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
I 3 giorni sono per anno scolastico
I 3 giorni sono da intendersi per anno scolastico – possono quindi essere fruiti dal 1° settembre o dal giorno di assunzione di ciascun anno scolastico e nel limite della durata del contratto, 31 agosto o 30 giugno.
I 3 giorni possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione, dipende dalla situazione.
I 3 giorni sono tali per tutti i lavoratori, indipendentemente dal numero di ore della supplenza, non c’è proporzione da fare.
Quali possono essere i motivi personali e familiari
Il Contratto è generico. Certamente vanno considerate tutte quelle situazioni che hanno ricadute sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.
Non può esserci dunque da parte del Dirigente Scolastico una valutazione di merito.
L’importante è che la richiesta sia accompagnata da autocertificazione e che il lavoratore sia pienamente consapevole dell’importanza che, una volta prodotta, essa assume.
I permessi sono attribuiti e non concessi
Il personale “ha diritto, a domanda”, pertanto il permesso è attribuito e non concesso. Naturalmente devono essere rispettate le condizioni che rendano corretta la presentazione della domanda.
Quanti giorni prima deve essere presentata la domanda
Di norma i giorni di preavviso sono cinque, ma questi sono stabiliti nel Contratto integrativo interno alla scuola che deve fornire indicazioni anche per eventuali urgenze non preventivabili.
Il Regolamento di istituto potrebbe prevedere anche delle specifiche indicazioni sui giorni in cui sarà possibile fruire dei permessi.
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